Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 303 del 29/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 2 giugno 1982 n. 149)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al secondo comma, le parole: "Ai fini dell'avvio dei lavori di ripristino delle unita' immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "Per il ripristino delle unita' immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto"; al terzo comma, dopo le parole: "decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57", ove ricorrono, sono aggiunte le seguenti: ", convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187"; il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presentera' un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni". All'articolo 2: dopo le parole: "attuazione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi quelli relativi al personale ed agli esperti scelti con le modalita' di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni e integrazioni" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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