Legge Ordinaria n. 304 del 29/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1982 n. 149)
Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
                              PROMULGA 

 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 

 
                       Casi di non punibilita' 

 
  Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalita'  di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o piu'
fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306  del
codice penale e, salvo quanto previsto dal terzo comma  del  presente
articolo e dal secondo comma dell'articolo  5,  non  avendo  concorso
alla   commissione   di    alcun    reato    connesso    all'accordo,
all'associazione o alla banda, prima  della  sentenza  definitiva  di
condanna concernente i medesimi reati: 
    a)  disciolgono  o,   comunque,   determinano   lo   scioglimento
dell'associazione o della banda; 
    b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione  o  dalla
banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza  o  abbandonando
le armi  e  forniscono  in  tutti  i  casi  ogni  informazione  sulla
struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda. 
  Non sono parimenti, punibili coloro i  quali  impediscono  comunque
che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui la associazione o  la
banda e' stata formata. 
  Non sono altresi' punibili: 
    a) sussistendo le condizioni di cui al primo  comma,  coloro  che
hanno commesso  i  reati  connessi  concernenti  armi,  munizioni  od
esplosivi,  fatta  eccezione  per   le   ipotesi   di   importazione,
esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del
titolo VII del libro II del  codice  penale,  i  reati  di  cui  agli
articoli 303 e 414  del  codice  penale,  nonche'  il  reato  di  cui
all'articolo  648  del  codice  penale  avente  per   oggetto   armi,
munizioni, esplosivi, documenti; 
    b) coloro  che  hanno  commesso  uno  dei  reati  previsti  dagli
articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei  confronti  di  persona
imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma,  se  forniscono
completa informazione sul favoreggiamento commesso. 
  La non punibilita' e'  dichiarata  con  sentenza  del  giudice  del
dibattimento, previo accertamento della non equivocita' ed attualita'
della condotta di cui al primo e al secondo comma. 
  Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei  reati  previsti  nel
primo e nel terzo comma, prima che a  suo  carico  sia  stata  emesso
ordine  o  mandato  di  cattura  o  sia   stato   comunque   iniziato
procedimento penale,  si  presenti  spontaneamente  all'autorita'  di
polizia o all'autorita' giudiziaria e  tenga  uno  dei  comportamenti
previsti dal primo e dal secondo comma,  l'ordine  o  il  mandato  di
cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi  o
divieti previsti dalla legge e ritenuti necessari per  assicurare  il
controllo  della   condotta,   la   disponibilita'   alle   richieste
dell'autorita' giudiziaria e  la  presenza  al  dibattimento.  Se  e'
violato anche uno solo degli obblighi  o  dei  divieti,  il  pubblico
ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura. 
  Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale. 
 

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