Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 304 del 29/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1982 n. 149)
Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Casi di non punibilita' Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o piu' fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale e, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e dal secondo comma dell'articolo 5, non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, all'associazione o alla banda, prima della sentenza definitiva di condanna concernente i medesimi reati: a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda; b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda. Non sono parimenti, punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui la associazione o la banda e' stata formata. Non sono altresi' punibili: a) sussistendo le condizioni di cui al primo comma, coloro che hanno commesso i reati connessi concernenti armi, munizioni od esplosivi, fatta eccezione per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonche' il reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti; b) coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dagli articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti di persona imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma, se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso. La non punibilita' e' dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento della non equivocita' ed attualita' della condotta di cui al primo e al secondo comma. Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel primo e nel terzo comma, prima che a suo carico sia stata emesso ordine o mandato di cattura o sia stato comunque iniziato procedimento penale, si presenti spontaneamente all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria e tenga uno dei comportamenti previsti dal primo e dal secondo comma, l'ordine o il mandato di cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi o divieti previsti dalla legge e ritenuti necessari per assicurare il controllo della condotta, la disponibilita' alle richieste dell'autorita' giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se e' violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura. Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.
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