Legge Ordinaria n. 31 del 09/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1982 n. 42)
Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Qualifica professionale

  Sono  considerati  avvocati,  ai sensi ed agli effetti del presente
titolo,  i  cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita' europee
abilitati  nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie
attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni:
    avocat-advocaat (Belgio);
    advokat (Danimarca);
    rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
    avocat (Francia);
    barrister-solicitor (Irlanda);
    avocat-avoue' (Lussemburgo);
    advocaat (Paesi Bassi);
    advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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