Legge Ordinaria n. 349 del 10/06/1982 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1982 n. 161)
Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita' dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974,  n.  417,  deve
considerarsi  valida  anche  per  la  determinazione della durata del
servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi
e   ispettivi.   Il   servizio  effettivamente  prestato  per  almeno
centottanta  giorni  si intende valido anche se l'anno scolastico non
e'  terminato  alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
  E'  altresi'  valido ai fini di cui al precedente comma il servizio
di  prova  prestato  ai  sensi  del secondo comma dell'articolo 2 del
decreto-legge   21   settembre   1973,   n.   567,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.
 

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