Legge Ordinaria n. 379 del 25/06/1982 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1982 n. 174)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, concernente misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico delle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184,
concernente  misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico
alle  popolazioni  servite  dall'acquedotto pugliese, con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  primo  comma, dopo la parola: "successivi" sono aggiunte le
seguenti:  ",  nonche'  per  accelerare  la  realizzazione  di  opere
necessarie  a  normalizzare l'alimentazione idrica potabile dell'area
servita  dall'Ente  autonomo  acquedotto  pugliese" e dopo la parola:
provvede"   sono   aggiunte   le  seguenti:  ",  sentite  le  regioni
interessate";
      dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
      "d)  alla  esecuzione  di  opere  finalizzate all'alimentazione
idrica  potabile previste nel progetto speciale per gli schemi idrici
intersettoriali  di Puglia e Basilicata, elaborato dalla Cassa per il
Mezzogiorno  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo  1978,  n.  218,  e successive modificazioni, e approvato dalle
regioni Puglia e Basilicata".
    Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
    "Art.  7-bis.  -  Al  fine  di  accelerare la esecuzione di opere
previste  nei programmi esecutivi approvati ai sensi dell'articolo 47
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6  marzo  1978,  n.  218,  e  successive  modificazioni, necessarie a
normalizzare  e  potenziare  l'alimentazione  idrica  potabile  della
Puglia,  il  presidente della Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzato
ad avvalersi dei poteri di cui al precedente articolo 1.
  Art.  7-ter.  -  Fra gli interventi di cui al presente decreto sono
compresi   gli   impegni   e   le   spese   eventualmente  necessarie
all'esercizio,  per  tutto  l'anno  1982, di opere realizzate per far
fronte   all'emergenza  idrica  pugliese,  ai  sensi  del  precedente
articolo 1".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 giugno 1982

                               PERTINI

                                              SPADOLINI - SIGNORILE -
                                              ZAMBERLETTI - NICOLAZZI
- ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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