Legge Ordinaria n. 41 del 17/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1982 n. 53)
Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Piano nazionale

  Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione
delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato
della  pesca  marittima,  il Ministro della marina mercantile, tenuto
conto  dei  programmi  statali e regionali anche in materie connesse,
degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con
proprio  decreto  il  piano nazionale degli interventi previsti dalla
presente  legge.  Tale  piano,  di durata triennale, e' elaborato dal
Comitato  nazionale  per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed
approvato dal CIPE.
  Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali,
da  predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le
eventuali  modifiche  che  si rendessero necessarie in relazione alla
evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
  Gli   interventi  previsti  dalla  presente  legge  debbono  essere
finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
    b)  incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie
massive della pesca marittima nazionale;
    c)     diversificazione     della    domanda,    ampliamento    e
razionalizzazione  del  mercato,  nonche'  aumento  del  consumo  dei
prodotti ittici nazionali;
    d)  aumento  del  valore  aggiunto dei prodotti ittici e relativi
riflessi occupazionali;
    e)  miglioramento  delle  condizioni  di  vita,  di  lavoro  e di
sicurezza a bordo;
    f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.
 Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:
    1)  lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata
alla  pesca  marittima  ed  all'acquacoltura  nelle  acque  marine  e
salmastre;
    2)  la  conservazione  e  lo  sfruttamento ottimale delle risorse
biologiche del mare;
    3)  la  regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali
ed accertate capacita' produttive del mare;
    4)   la   ristrutturazione   e   l'ammodernamento   della  flotta
peschereccia e dei mezzi di produzione;
    5)   l'incentivazione   della   cooperazione,   dei  consorzi  di
cooperative e delle associazioni dei produttori;
    6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
    7)  l'istituzione  di zone di riposo biologico e di ripopolamento
attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;
    8)  l'ammodernamento,  l'incremento  e la razionalizzazione delle
strutture a terra;
    9)  la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione
e conservazione dei prodotti del mare;
    10)  il  potenziamento  delle  strutture  centrali  e periferiche
indispensabili  per  la  prevenzione,  il controllo e la sorveglianza
necessari   alla   regolazione   dello   sforzo   di   pesca  e  alla
programmazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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