Legge Ordinaria n. 427 del 05/07/1982 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1982 n. 190)
Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  quinto  comma  dell'articolo 24 della legge 9 febbraio 1979, n.
38, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  piu'  favorevoli  disposizioni  di  legge,  le attivita' di
servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui
agli  articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute ad
ogni  effetto  giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita'
professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare
per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera, per
il  trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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