Legge Ordinaria n. 43 del 17/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1982 n. 55)
Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  delle  leggi di riordinamento
organico  delle attivita' musicali, di prosa e cinematografiche, sono
disposti i seguenti provvedimenti straordinari.
  Lo  stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a),
della  legge  14  agosto  1967, n. 800, in favore degli enti autonomi
lirici  e  delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con
l'articolo  3  della  legge  10 maggio 1970, n. 291, e' ulteriormente
aumentato,  limitatamente  all'anno finanziario 1982, di lire 150.800
milioni.
  In  aggiunta  allo  stanziamento  di  cui  al  comma precedente, un
contributo  straordinario  di  L.  5.300.000.000,  da  assegnare  con
decreto  del  Ministro  del  turismo e dello spettacolo, e' disposto,
quanto  a  L.  1.500.000.000  a favore del teatro alla Scala e per il
rimanente  importo  a  favore  di  altri  enti  lirici ed istituzioni
concertistiche  assimilate,  sulla  base  dei  risultati artistici ed
organizzativi  conseguiti,  dell'aumento di attivita' derivante dalla
ricostruzione    dei    teatri,    della   operativita'   in   ambito
pluriregionale,  nonche'  per  le esigenze di programmazione connesse
alla  rilevanza nazionale ed internazionale degli enti ed istituzioni
medesimi.
  Lo  stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea,
della  legge  9  giugno  1973,  n.  308,  destinato al sostegno delle
attivita'  musicali  indicate  nel  titolo  III della legge 14 agosto
1967,  n.  800,  e' aumentato limitatamente all'esercizio finanziario
1982 di lire 24.940 milioni.
  Lo  stanziamento  di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977,
n.  141,  e'  aumentato,  limitatamente  allo esercizio 1982, di lire
23.200 milioni.
  In  rapporto  ai  maggiori compiti previsti dalla legge 14 dicembre
1978, n. 836, e' disposto in favore dell'Ente teatrale italiano (ETI)
un  contributo  annuale  di  lire 5.000 milioni, non cumulabile con i
contributi  che  vengono  assegnati dal Ministero del turismo e dello
spettacolo sui fondi relativi alle attivita' teatrali di prosa.
  Un  contributo  straordinario  di  lire  1.300  milioni e' concesso
all'Ente  teatrale  italiano  (ETI)  per  il  ripiano  dei  disavanzi
risultanti al 31 dicembre 1980.
  Il  fondo  d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge
23  luglio  1980,  n.  376, e' ulteriormente integrato della somma di
lire  40.000  milioni  mediante conferimento di pari importo da parte
dello Stato.
  Il  fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre
1965,  n.  1213,  integrato  con  legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con
legge  23 luglio 1980, n. 379, e' ulteriormente integrato della somma
di  lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte
dello Stato.
  Il  fondo  di  sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio
1980, n. 378, e' integrato della somma di lire 8.000 milioni mediante
conferimento di pari importo da parte dello Stato.
  Il  contributo  annuo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della
legge  23 luglio 1980, n. 374, e' fissato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1982, in lire 1.160 milioni.
  Un   contributo   straordinario   annuo   di  lire  1.500  milioni,
limitatamente  agli  esercizi  1982,  1983  e  1984, e' concesso alla
Cineteca nazionale per:
    a)  il  trasferimento  su  supporto  non infiammabile o con altro
sistema delle copie depositate o acquistate;
    b) la sistemazione dei locali e delle strutture di conservazione,
la   costruzione  degli  schedari  e  l'acquisto  dei  mezzi  tecnici
necessari;
    c)   l'acquisto   di   film  stranieri  di  rilevante  importanza
artistica, culturale, tecnica e storica;
    d)  la  riduzione in videocassette dei film di cui sono scaduti i
diritti  d'autore  o  di proprieta' dello Stato, nonche' la dotazione
dei relativi apparecchi audiovisivi;
    e)  la pubblicazione del catalogo generale dei film in dotazione,
nonche'  dei  film conservati in tutti gli archivi pubblici e privati
del territorio nazionale.
  Il  contributo  previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera n),
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' elevato, per l'anno 1982, di
lire 500 milioni per l'assolvimento da parte dell'Istituto Luce delle
finalita' di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma.
  Conseguentemente lo stanziamento del fondo speciale per lo sviluppo
ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche di cui al citato
articolo 45 e' elevato a lire 4.710 milioni per l'anno 1982 ed a lire
4.210 milioni per gli anni successivi.
 

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