Legge Ordinaria n. 47 del 23/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1982 n. 57)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centronord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  790,
concernente: "Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali  a  favore
delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del  1976,
dei territori della provincia di Trieste e delle  zone  depresse  del
centro-nord. Elevazione dei limiti  degli  investimenti  in  impianti
fissi di cui agli articoli 8 e 12 della  legge  22  luglio  1966,  n.
614", con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
      "Ai  fini   dell'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le  operazioni  non
soggette  all'imposta  ai  sensi  dell'articolo   40   indicato   nel
precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero  1  del
terzo comma dello stesso articolo 38-bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
      dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
      "I redditi dei fabbricati siti  nei  comuni  indicati  a  norma
dell'articolo 1 della legge 8 agosto  1977,  n.  546,  che  risultano
distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi
sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1 gennaio  1981
sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione  del  reddito
imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro
definitiva ricostruzione e agibilita', purche' alla dichiarazione dei
redditi relativi al periodo di imposta in corso  alla  predetta  data
venga allegato un certificato del comune, attestante la  distruzione,
l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto. 
Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate"; 
      dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: 
      "Le   imprese   artigiane   ed   industriali,   manifatturiere,
estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni  indicati  a  norma
dell'articolo  20  del  decreto-legge  13  maggio   1976,   n.   227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed
a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e
danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi,  che
siano  state  ricostruite  o  totalmente  o  parzialmente  in  misura
superiore al cinquanta per cento  del  valore  degli  impianti  fissi
risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate  nuove
imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n.  614,
ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all'articolo  30
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  purche'  gli  investimenti  non  superino  il  limite  previsto
dall'ultimo comma del presente articolo. In relazione a detto limite,
le imprese alberghiere sono equiparate alle piccole e  medie  imprese
artigiane e industriali produttrici di beni". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 febbraio 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                SPADOLINI - FORMICA - 
                                                 LA MALFA - ANDREATTA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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