Legge Ordinaria n. 529 del 07/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1982 n. 222)
Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  casi  di  scadenza  delle concessioni di grande derivazione di
acque  pubbliche  per  forza  motrice, il trasferimento in proprieta'
dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica delle opere di cui al
primo  comma  dell'articolo  25 del testo unico delle disposizioni di
legge  sulle  acque  e  sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto  11 dicembre 1933, n. 1775, e' condizionato all'esercizio, da
parte  dell'ENEL,  della  facolta'  di  cui al combinato disposto del
secondo  e  terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del
quinto  comma  dell'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
  I  rapporti  giuridici  tra  lo  Stato ed il concessionario restano
disciplinati  dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e  sugli  impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e successive modificazioni.
 

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