Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 53 del 26/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1982 n. 58)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, nel primo comma, alle parole: "650 miliardi", sono sostituite le seguenti: "800 miliardi"; le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) lire 500 miliardi, di cui lire 70 miliardi nello anno finanziario 1982 e lire 430 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 34, numero 2), della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per l'esecuzione di opere idrauliche ritenute urgenti ed indifferibili, per sopperire agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto, per il potenziamento del servizio idrografico, nonche' per studi, ricerche, progettazioni e indagini relativi ad interventi considerati prioritari e alla formazione dei piani di bacino a carattere interregionale. I programmi di intervento relativi a nuove opere idrauliche vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con le regioni interessate. Per il piu' sollecito espletamento dei compiti di cui al presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, puo' procedere mediante affidamento in concessione e, per quanto riguarda studi, ricerche e indagini, mediante incarichi professionali, a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacita', esperienza e professionalita'; b) lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza."; dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero della agricoltura e delle foreste, degli interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base dei progetti pronti, nel settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate; d) lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1983 per la realizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di cui alla precedente lettera c) di propria competenza; i programmi di intervento da eseguire dalle regioni sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dei lavori pubblici."; nel terzo comma, alle parole: "80 miliardi" sono sostituite le seguenti: "100 miliardi", e la parola: "parzialmente" e' soppressa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - NICOLAZZI Visto, il Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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