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Legge Ordinaria n. 54 del 26/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1982 n. 58)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni  in
materia  previdenziale,  e'  convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni: 
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    "I contributi base e di  adeguamento  dovuti  dagli  artigiani  e
dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1982 sono confermati
nella  misura  stabilita  per  l'anno  1981  e  sono  soggetti   alla
variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno  1975,
n. 160. 
    In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche
ai fini del calcolo della pensione  sulla  base  della  contribuzione
differenziata, per l'anno 1982 e' altresi' dovuto dagli  artigiani  e
dagli  esercenti  attivita'  commerciali   alle   gestioni   speciali
dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un
contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al  4  e  4,20
per cento del  reddito  di  impresa  imponibile  dichiarato  ai  fini
dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto  definitivo  in  sede  di
accertamento, se superiore. Detto contributo non puo' comunque essere
superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di  L.  50.000,  nei
casi in cui il reddito  di  impresa  imponibile  ai  fini  dell'IRPEF
risulti inferiore a L. 1.250.000. 
    Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente  e'
versato con le modalita' e nei termini stabiliti per il contributo di
cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23  aprile  1981,  n.
155". 
  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 2-bis. -  L'importo  del  contributo  volontario  dovuto  per
l'anno 1982 dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli  esercenti
attivita' commerciali e' pari a  quello  previsto  per  i  lavoratori
dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione
di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29  luglio  1981,  n.
402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, rapportato a mese". 
  All'articolo 3: 
    al secondo comma, dopo le parole: "aziende diretto-coltivatrici",
sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  coloniche  e  mezzadrili,  e   dai
rispettivi concedenti,"; 
    dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
    "Il contributo previsto dal comma precedente e'  stabilito  nella
misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori
montani  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601,  nonche'  nelle  zone  agricole  svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 
984. 
    Le misure minime e massime  del  contributo  previste  dal  comma
precedente sono ridotte della meta'"; 
    al terzo comma, le parole: "di  cui  al  precedente  comma"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo comma"; 
    al quarto comma, le  parole:  "di  cui  al  secondo  comma"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo ed al terzo comma". 
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Gli   iscritti   all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed  alle   gestioni
sostitutive, esclusive ed esonerative dalla  medesima,  i  quali  non
abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva  massima  utile  prevista
dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a  prestare  la
loro  opera  fino  al  perfezionamento  di  tale  requisito   o   per
incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non  oltre
il compimento del sessantacinquesimo anno  di  eta',  sempreche'  non
abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una  pensione  a
carico  dell'INPS  o  di  trattamenti   sostitutivi,   esclusivi   od
esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. 
  L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente  deve  essere
comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima  della  data  di
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. 
  Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del  presente
decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo  maturato  i
requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si  prescinde
dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al  comma  precedente.
Tale disposizione si applica anche agli  assicurati  che  maturano  i
requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore
del presente decreto. In tale caso  la  comunicazione  al  datore  di
lavoro deve essere effettuata non oltre la data  in  cui  i  predetti
requisiti vengono maturati. 
  Nei confronti dei lavoratori che esercitano  l'opzione  di  cui  ai
commi precedenti e con i limiti in  essi  fissati,  si  applicano  le
disposizioni  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,   in   deroga
all'articolo 11 della legge stessa. 
  Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui  ai  commi
precedenti, la pensione di vecchiaia decorre  dal  primo  giorno  del
mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda. 
  Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo  comma,  la
cessazione del rapporto di lavoro  per  avvenuto  raggiungimento  del
requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso  avviene,
in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". 
  Dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 10-bis. - A decorrere dal 1° aprile 1982, le somme dovute dai
datori  di  lavoro  sono  versate  direttamente  nelle   contabilita'
speciali aperte  dall'INPS  presso  le  tesorerie  provinciali  dello
Stato. 
  I versamenti eseguiti dai datori  di  lavoro  tramite  istituti  di
credito devono essere trasferiti, da  parte  degli  stessi  istituti,
nelle predette contabilita' speciali entro tre giorni dalla  data  di
esazione". 
  All'articolo 14: 
    al primo comma, le parole: "e' riconosciuto dal 1  gennaio  1982"
sono sostituite dalle seguenti: "e' riconosciuto, dal 1 gennaio  1982
e fino al  31  dicembre  1982,"  e  sono  soppresse  le  parole:  "e,
comunque, non superiore a 101 giornate,"; 
    il quarto comma e' soppresso; 
    al quinto comma, le parole: "Nei primi due anni" sono  sostituite
dalle seguenti: "Nel periodo" e le parole: ", 101 giornate  nell'anno
1983" sono soppresse; 
    il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
    "Non si procede al recupero delle  prestazioni  erogate  per  gli
anni precedenti al 1 gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano,
entro 150 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, di non avere piu'  il  diritto  alle  prestazioni  derivanti
dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322,
e successive modificazioni e integrazioni"; 
    al settimo comma, nel primo periodo  sono  soppresse  le  parole:
"periodo di paga in corso al" e dopo il secondo periodo sono aggiunti
i  seguenti:  "Per  gli  infortuni  avvenuti  successivamente  al  31
dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi  dopo  la
data medesima, le prestazioni  dell'assicurazione  obbligatoria  sono
liquidate,  per   i   lavoratori   agricoli   subordinati   a   tempo
indeterminato, sulla  base  della  retribuzione  effettiva  calcolata
secondo le modalita' previste dagli articoli  116  e  117  del  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,  n.  1124,  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Per  la
liquidazione delle rendite di inabilita' permanente ed ai superstiti,
si applicano il minimale ed il massimale  di  retribuzione  stabiliti
per il settore industriale.  Resta  salva,  se  piu'  favorevole,  la
retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo  dal
decreto  ministeriale  3  luglio  1980,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 188 del  10  luglio  1980.  Per  i  lavoratori  agricoli
subordinati a tempo indeterminato valgono,  ai  fini  della  denuncia
degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle  malattie  professionali,  le
disposizioni contenute in materia nel titolo primo  del  testo  unico
medesimo"; 
    all'ottavo comma, le parole: "dal periodo di paga di cui al comma
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 1982". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                               SPADOLINI - DI GIESI - 
                                                 LA MALFA - ANDREATTA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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