Legge Ordinaria n. 58 del 26/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1982 n. 60)
Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  9  della  legge  27 maggio 1929, n. 848, modificato con
l'articolo  21  del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto
1954, n. 968, e' sostituito dal seguente:
  "Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura
non  possono  acquistare  beni  immobili,  ne'  accettare  donazioni,
eredita' o legati senza autorizzazione.
  Questa,  salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo,
e'  concessa  con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
parere  del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisto a titolo
oneroso  di  immobili, il cui valore sia superiore a lire 130 milioni
ovvero   di   accettazione   di  donazioni,  eredita'  o  legati  che
comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni.
  Negli  altri  casi,  l'autorizzazione  e'  concessa con decreto del
prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico
o  l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute  nella  legge  21  giugno  1896,  n.  218,  e  nel relativo
regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
  Per  i  trasferimenti  di  beni  immobili  di  cui all'articolo 29,
lettera  b),  ultimo  comma,  del  Concordato,  la  autorizzazione e'
concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore a
lire 130 milioni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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