Legge Ordinaria n. 590 del 14/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1982 n. 231 suppl.)
Istituzione di nuove universita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.
(Piano quadriennale di sviluppo  universitario e istituzione di nuove
                             universita)

  Il  piano  quadriennale  di  sviluppo  della  universita',  di  cui
all'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n.  382,  e' approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito  il parere delle
competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
  L'istituzione  di  nuove  universita' statali e di nuove facolta' e
corsi  di  laurea in sedi diverse da quelle delle universita' statali
gia'  esistenti  puo'  essere  disposta solo con legge. A tal fine il
Ministro  della  pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
universitario  nazionale  e  delle  regioni  interessate, presenta al
Parlamento  i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi
prima  dell'inizio  del  quadriennio  nel  corso  del  quale le nuove
istituzioni devono diventare operanti.
  Le  proposte  di  istituzione  di nuove universita' statali saranno
dirette  ad  assicurare  uno  sviluppo  equilibrato  delle  strutture
universitarie,    provvedendo    a    tal    fine    prioritariamente
all'istituzione  di  universita'  nelle aree del territorio nazionale
che  ne  sono  carenti  e  allo sdoppiamento delle universita' troppo
affollate. Ogni universita' non puo', di regola, avere piu' di 40.000
studenti.
  L'istituzione   di   nuove   facolta'  o  corsi  di  laurea  presso
universita' statali o non statali, riconosciute per rilasciare titoli
di   studio   aventi  valore  legale,  e'  proposta  dall'universita'
interessata   e   si   effettua,  con  procedura  amministrativa,  in
conformita' del piano quadriennale di cui al primo comma.
  Il  riconoscimento  ad  universita'  non  statali della facolta' di
rilasciare  titoli di studio aventi valore legale, puo' avvenire solo
con  legge.  Tale  riconoscimento  comporta l'obbligo di adeguare gli
ordinamenti  interni  dell'universita'  non  statale  ai principi che
regolano l'ordinamento universitario statale.
  Nel  quadro  del  primo  piano  di  sviluppo quadriennale di cui al
presente  articolo  sara' prioritariamente considerata la esigenza di
realizzare  una  migliore  articolazione  territoriale  universitaria
nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia Romagna e Puglia.
 

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