Legge Ordinaria n. 600 del 14/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1982 n. 233)
Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita'.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                      Ammissione al contributo 
 
  Al fine di favorire il rinnovamento della flotta  mercantile,  alle
imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per  proprio
conto, in un  cantiere  nazionale  o  di  un  Paese  della  Comunita'
economica europea, navi mercantili a scafo metallico di stazza  lorda
non inferiore a 150 tonnellate, inscritte da almeno  tre  anni  nelle
matricole o nei registri di cui all'articolo  146  del  codice  della
navigazione, abbinando a detta operazione  la  costruzione  di  nuove
unita', possono essere concessi i benefici  previsti  dal  successivo
articolo 2. 
  Per avere titolo a detti benefici  le  imprese  interessate  devono
commettere o acquistare in un cantiere nazionale o di un Paese  della
Comunita'  economica  europea,  entro  il  31  dicembre  1983,  nuovo
naviglio per un tonnellaggio di stazza lorda compensata non inferiore
al 50 per cento di quello che intendono demolire, calcolato anch'esso
in tonnellate di stazza lorda compensata, sempre che le unita' siano: 
    a)  navi  mercantili  di  stazza  lorda  non  inferiore   a   150
tonnellate, eccettuate quelle abilitate  esclusivamente  al  servizio
marittimo dei  porti  e  delle  rade;tale  limite  e'  ridotto  a  75
tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico  abilitate
alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia,  che  sono
destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto  di
passeggeri o di automezzi; 
    b) rimorchiatori e spintori con apparato motore  di  potenza  non
inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi a  scafo  metallico
di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; 
    c) galleggianti, costruzioni antinquinamento, costruzioni al cavo
metallico di interesse energetico e altri  mezzi  nautici  di  stazza
lorda non inferiore a 150 tonnellate. 
  Sono escluse le costruzioni effettuate per conto  dello  Stato,  le
unita' da diporto nonche' le navi che non siano  in  possesso,  anche
dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del  Registro
italiano navale. 
  Le navi o i galleggianti che usufruiscono dei benefici previsti dal
successivo articolo 2 devono essere iscritti nelle  matricole  o  nei
registri nazionali. 
  In caso di cancellazione per vendita all'estero, intervenuta  entro
cinque  anni  dalla  data  di  iscrizione,  i  proprietari   decadono
dall'intero  beneficio  e  sono  obbligati  a  restituire  le   somme
percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale
di  sconto,  aumentato  di  2  punti,  in  vigore  alla  data   della
dichiarazione di decadenza. 
  Ai fini della concessione  dei  benefici  previsti  dalla  presente
legge, la perdita del naviglio a seguito  di  naufragio,  incendio  o
altra causa accidentale, purche' avvenuta in data non antecedente  al
30 giugno 1981, e' equiparata alla volontaria demolizione. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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