Legge Ordinaria n. 605 del 12/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1982 n. 235)
Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal
seguente:
  "Hanno  diritto  ad  ottenere  l'iscrizione negli elenchi di cui al
precedente  articolo  6  i  titolari  delle  imprese individuali ed i
legali  rappresentanti delle societa' che, al momento dell'entrata in
vigore  della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui
all'articolo  2  della  legge  29  aprile  1940,  n. 496, nonche' gli
institori  di  dette  imprese  o  societa'  la  cui procura sia stata
depositata   prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
sempreche'  siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9,
lettere a), c), d) ed e).
  La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione
di  cui  all'articolo  7  entro  sei  mesi dalla data dell'entrata in
vigore della presente legge.
  Fino   alla   pronuncia   della   commissione   restano   abilitati
all'esercizio  della  loro attivita' i soggetti di cui al primo comma
del presente articolo".
 

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