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Legge Ordinaria n. 605 del 12/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1982 n. 235)
Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo.
Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal seguente: "Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle societa' che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonche' gli institori di dette imprese o societa' la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreche' siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere a), c), d) ed e). La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attivita' i soggetti di cui al primo comma del presente articolo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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