Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 610 del 14/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1982 n. 235 suppl.)
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare) Il CIPAA - Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare - istituito con legge 27 dicembre 1977, n. 984, in conformita' con la normativa comunitaria ed in armonia con le indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli obiettivi della politica agricoloalimentare, ivi compresi quelli relativi agli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, dei prodotti della distillazione vitivinicola, nonche' dei prodotti ittici, necessari ad assicurare il regolare andamento del mercato stesso e degli approvvigionamenti alimentari al consumo. All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare provvede l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni, riordinata secondo quanto disposto dalla presente legge, con ordinamento e bilancio autonomi. A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 5, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base e' redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, e', in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Eventuali modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma precedente sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il CIPAA, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 5, approva la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'AIMA da trasmettere al Parlamento. In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' tenuto altresi' a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive relative alle attivita' svolte dall'AIMA per gli interventi comunitari, nonche' alle attivita' svolte dagli enti o organismi pubblici di cui al successivo articolo 3, primo comma, lettera a).
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