Legge Ordinaria n. 615 del 14/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 28 agosto 1982 n. 237)
Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  disposta  la vendita a trattativa privata, in favore del comune
di  Acquedolci  (Messina),  del  compendio  pervenuto  allo Stato per
effetto  del  decreto  di  espropriazione n. 30486, emesso in data 19
giugno  1934  dal  prefetto  di  Messina, sito in detto comune, della
superficie di metriquadri 156.175,70, espropriato in esecuzione delle
leggi  9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, e destinato a
pubblico  generale  interesse  ai  sensi  delle  predette leggi e del
citato decreto.
  Dalla  superficie  di  mq  156.175,70  sono  escluse  le  aree gia'
utilizzate  per  le  opere  di  urbanizzazione  primaria e secondaria
realizzate  dallo  Stato  in  esecuzione del piano di ampliamento del
1929,  le  quali  vengono trasferite, a titolo gratuito, al comune di
Acquedolci.
  Il  prezzo di vendita e' stabilito dall'Amministrazione finanziaria
dello  Stato,  su  proposta dell'ufficio tecnico erariale di Messina,
pari  a  quello  che risultera' determinato sulla base dei criteri di
cui  alla  legge  22  ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed
integrazioni.
 

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