Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 627 del 03/09/1982 (Pubblicata nella G.U. del 3 settembre 1982 n. 243)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al primo, terzo, quinto e sesto comma le parole: "convertito nella" sono sostituite dalle seguenti: "convertito in legge, con modificazioni, dalla"; il settimo e l'ottavo comma sono sostituiti dai seguenti: "All'articolo 3, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo le parole "dipendenti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "in attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione" e dopo la parola "limitrofo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanita' al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria". A partire dal 1 settembre 1982 i contributi dovuti, ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni, dai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati e stagionali in Svizzera, nonche' dai lavoratori frontalieri ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono versati, in rate semestrali, direttamente dagli interessati all'INPS. Le modalita' di versamento dei contributi e quelle di certificazione del diritto all'assistenza sanitaria da parte delle unita' sanitarie locali territorialmente competenti sono fissate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro. Fino al riordinamento del Ministero della sanita', per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonche' di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sono istituite presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, otto divisioni. Parimenti, in attesa del riordinamento del Ministero della sanita' e al fine di assicurare la migliore funzionalita' del Consiglio sanitario nazionale, il segretariato del Consiglio stesso e' articolato in sette uffici, due dei quali equivalenti a divisioni, per lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea e alle sezioni, di studi e documentazione, di predisposizione della relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione e contabilita'. Senza che cio' comporti ampliamento di organico, alle divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono preposti dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del personale di cui all'articolo 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n. 344". Gli articoli 2 e 3 sono soppressi. All'articolo 4, dopo le parole: "testo unico", sono aggiunte le seguenti: "delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica". All'articolo 5, dopo le parole: "legge 12 febbraio 1968, n. 132", sono aggiunte le seguenti: "che alla data di entrata in vigore della citata legge 10 maggio 1964, n. 336, occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addi' 3 settembre 1982 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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