Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 656 del 09/09/1982 (Pubblicata nella G.U. del 17 settembre 1982 n. 257)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo.
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle aziende agricole, comprese quelle diretto-coltivatrici, ubicate nei territori dei comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982 ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303". All'articolo 3, al primo comma, le parole: "entro il primo semestre dello stesso anno" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre dello stesso anno"; Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: "Articolo 3-bis. - La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate per i prestiti contratti a tasso agevolato ed a tasso ordinario nell'annata agraria 1980-81, per gli scopi di cui all'articolo 2, numeri 1) e 4), lettera a), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, esigibili nel periodo 10 luglio 1981-30 giugno 1982, prorogata al 30 giugno 1982 dall'ordinanza n. 472 del 29 dicembre 1981 del commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1932. Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario devono essere corrisposti esclusivamente gli interessi calcolati al tasso che ha regolato la singola operazione se trattasi di prestito a tasso ordinario ed al tasso di riferimento vigente alla data del 30 giugno 1982 se trattasi di prestito a tasso agevolato. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 settembre 1982 PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - BARTOLOMEI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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