Legge Ordinaria n. 726 del 12/10/1982 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1982 n. 281)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
recante  misure  urgenti  per  il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo  1,  al terzo comma, le parole: "poteri di accesso e
di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati"
sono sostituite con le altre:
    "poteri   di  accesso  e  di  accertamento  presso  le  pubbliche
amministrazioni,  gli  enti  pubblici anche economici, le banche, gli
istituti di credito pubblici e privati";
    il quarto comma e' sostituito con i seguenti:
    "A  richiesta  dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali
che  costituite in forma di societa', aggiudicatarie o partecipanti a
gare  pubbliche  di  appalto  o  a  trattativa privata, sono tenute a
fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e
tecnico  sulla  propria  attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta
utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle
azioni o delle quote sociali.
    Nei   confronti   degli  appaltatori  che  non  ottemperino  alla
richiesta  di  cui  al precedente comma ovvero forniscano notizie non
corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad
un   anno.  La  condanna  comporta  la  sospensione  dall'albo  degli
appaltatori.
    Le  stazioni  appaltanti  opere  pubbliche  sono tenute a fornire
all'Alto   Commissario,   ove   questi   ne   faccia   richiesta,  le
documentazioni   relative  alle  procedure  di  aggiudicazione  e  ai
contratti di opere eseguite o da eseguire";
    Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti articoli:
    "Art.  2-bis. - All'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n.
646, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
      "Art. 2-quinquies. - Le spese relative al sequestro eseguito ai
sensi  dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le
norme  previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto
23  dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui
non segua l'applicazione della misura di prevenzione.
      I  beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter
sono  devoluti  allo  Stato;  si osservano, in quanto applicabili, le
norme  previste  dal  codice  di  procedura penale e quelle di cui al
regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.
      Le  spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma
dell'articolo   3-bis   sono  anticipate  dall'interessato  ai  sensi
dell'articolo  39  delle  disposizioni  di  attuazione  del codice di
procedura  civile  approvate  con  regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368;  quelle  relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello
stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste
dalla  tariffa  in  materia  civile,  approvata  con regio decreto 23
dicembre 1865, n. 2700.
      Il  rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasferta
spettante   all'ufficiale  giudiziario  e'  regolato  dalla  legge  7
febbraio 1979, n. 59.
  Art. 2-ter.- All'articolo 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
dopo  le  parole: "L'allontanamento abusivo dal comune" sono inserite
le seguenti: "o dalla frazione di comune".
  Art.  2-quater.  -  All'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio
1965,  n.  575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre
1982, n. 646, le parole: "sospese o decadute dall'iscrizione all'albo
delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso" sono
sostituite  dalle seguenti: "sospese o decadute dalla iscrizione agli
albi  di  appaltatori  di  opere  o  forniture  pubbliche, o all'albo
nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi".
  Art.  2-quinquies. - All'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "  Chiunque,  avendo  in  appalto  opere  riguardanti la pubblica
amministrazione,  concede  anche di fatto, in subappalto o a cottimo,
in  tutto  o  in  parte,  le  opere  stesse,  senza  l'autorizzazione
dell'autorita'  competente, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un
anno  e  con  l'ammenda  pari  a  un  terzo  del  valore  complessivo
dell'opera  ricevuta  in  appalto.  Le  stesse  pene  si applicano al
subappaltatore    e    all'affidatario    del    cottimo.   E'   data
all'amministrazione appaltante la facolta' di chiedere la risoluzione
del contratto";
    l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
      "Per  i  rapporti  di  subappalto  e  cottimo  contemplati  nel
presente  articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  l'autorizzazione  deve  intervenire entro 90
giorni dalla data anzidetta.
      L'ulteriore  prosecuzione  dei  rapporti stessi, in carenza del
titolo  autorizzatorio,  e'  punita  con  le pene stabilite nel primo
comma,  ferma restando la facolta' dell'amministrazione appaltante di
chiedere la risoluzione del contratto".
  Art. 2-sexies. - Per le forniture di beni e servizi derivanti dalla
presente  legge  il  Provveditorato generale dello Stato procedera' a
trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse
equiparate  a quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, lettera
d), della legge 30 marzo 1981, n. 113.".
 

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