Legge Ordinaria n. 8 del 22/01/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1982 n. 23)
Durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione presso i Ministeri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  lettera  d)  del  primo comma dell'articolo 146 del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3, come modificata dall'articolo 7 della legge 28
ottobre 1970, n. 775, e' ulteriormente modificata nel modo seguente:
  "d)  da  rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e
comunque  non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere
a),  b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto
del  Ministro,  sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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