Legge Ordinaria n. 863 del 11/11/1982 (Pubblicata nella G.U. del 22 novembre 1982 n. 321)
Sistemazione del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La norma di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
si  applica  anche a favore del personale del Ministero dei trasporti
che,  assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979,
si trovava in servizio al 31 dicembre 1981.
  I  contratti  relativi al personale di cui al precedente comma, che
vengano a scadenza prima dell'entrata in vigore della presente legge,
sono automaticamente prorogati fino a tale data.
  L'onere  derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato
in lire 65 milioni in ragione d'anno.
  Alla  spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 20
milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo
2001 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno
medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 novembre 1982

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - BALZAMO -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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