Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 869 del 20/11/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1982 n. 325)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ai professori universitari straordinari, ordinari ed associati compete, con decorrenza dal 1 gennaio 1983, secondo le proporzioni fissate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'aumento di cui al precedente secondo comma". All'articolo 2: il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per il personale di cui agli articoli 10, 11-bis e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione dei nuovi stipendi e' effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982, con le modalita' previste dai commi successivi"; al secondo comma, le parole da: "con qualifica superiore a direttore di sezione" fino a: "inferiori a quelle di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "con qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali interessate per il servizio reso nelle qualifiche inferiori a quella di appartenenza. I servizi svolti dal personale dirigente nelle soppresse qualifiche di direttore generale, ispettore generale, direttore di divisione e qualifiche equiparate si considerano prestati, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e di primo dirigente e quelli eventualmente resi nelle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparata, come prestati nella qualifica di primo dirigente. Per il personale che riveste la qualifica ad esaurimento di ispettore generale, ai fini della valutazione del servizio svolto nella qualifica ad esaurimento di direttore di divisione, si considera lo stipendio di L. 7.611.240"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Per i segretari generali comunali o provinciali provenienti dalla carriera di dipendente comunale o provinciale in qualita' di vicesegretario o di capo ripartizione, il servizio prestato nella carriera direttiva del comune o della provincia viene valutato con le stesse modalita' stabilite dal secondo comma per il servizio reso nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti dei dirigenti superiori delle camere di commercio di cui al quadro L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi prestati nella carriera direttiva camerale". Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente: "Art. 2-bis: - Per il personale dirigente proveniente dagli enti pubblici disciolti, ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 2, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato". All'articolo 3: al primo comma, dopo le parole: "comunque prestato", sono aggiunte le seguenti: "fino al 31 dicembre 1982"; al secondo comma, dopo le parole: "dirigenziali inferiori a quello rivestito", sono aggiunte le seguenti: "fino al 31 dicembre 1982" e le parole: "a quello rivestito alla data del 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "a quello di appartenenza"; il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Si applica il terzo comma del precedente articolo 2". All'articolo 4: il primo comma e' sostituito dal seguente: "Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1 gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della meta' dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza"; dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme piu' favorevoli"; al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito lo stipendio di quest'ultimo"; il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Si applica il terzo comma del precedente articolo 2". All'articolo 5, le parole: "dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica". All'articolo 6, il secondo comma e' soppresso. Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti: "Art. 6-bis. - Al personale di cui all'articolo 26, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1982, sono attribuiti, ai fini del solo trattamento di quiescenza, i benefici di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio al 1 gennaio 1983 e con riferimento all'anzianita' maturata fino alla data di cessazione dal servizio. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma decorre dal 1 gennaio 1983. Art. 6-ter. - L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto mediante deliberazione da sottoporre alla approvazione delle amministrazioni competenti. Art. 6-quater. - Il trattamento economico previsto dal presente decreto e' provvisorio. Il nuovo ordinamento della dirigenza determinera' il trattamento economico definitivo che terra' anche conto dell'anzianita' pregressa nonche' della progressione economica di carriera collegata essenzialmente a criteri di professionalita'". All'articolo 7: al primo comma, la cifra: "107.000 milioni" e' sostituita dalla seguente: "110 miliardi"; il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Alla spesa di lire 30 miliardi e di lire 80 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1982 e 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6854 e 6858 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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