Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 873 del 27/11/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1982 n. 328)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali, con le seguenti modificazioni: L'articolo 9 e' soppresso; All'articolo 11, al quarto comma, le parole "non inferiore a 100.000 metri cubi" sono sostituite con le seguenti: "non inferiore a 50.000 metri cubi", e le parole: "appartenenti, in tutti i casi su indicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale" sono sostituite con le seguenti: "gestiti, in tutti i casi su indicati, da aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende mediante contratti pluriennali di deposito"; All'articolo 21, al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", limitatamente ai depositi per uso commerciale"; Dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: "Art. 22-bis. - Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono apportate le seguenti modifiche: 1) l'ultimo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto"; 2) l'ultimo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennita' l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto""; Alla tabella 5, nel titolo e' soppressa la parola: "effettivo". Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, e agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente alla data del 1 agosto 1982 nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli imbottigliatori, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nonche' quelle contenute negli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1979, n. 599. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 novembre 1982 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - DARIDA - MARCORA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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