Legge Ordinaria n. 873 del 27/11/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1982 n. 328)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1982, n.  688,
recante misure urgenti in materia di entrate fiscali, con le seguenti
modificazioni: 
 
  L'articolo 9 e' soppresso; 
  All'articolo 11, al  quarto  comma,  le  parole  "non  inferiore  a
100.000 metri cubi" sono sostituite con le seguenti: "non inferiore a
50.000 metri cubi", e le parole: "appartenenti, in tutti  i  casi  su
indicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria  nazionale"  sono
sostituite con le seguenti: "gestiti, in tutti i casi su indicati, da
aziende  appartenenti  allo  stesso  gruppo  titolare  di  raffineria
nazionale o comunque utilizzati  per  conto  delle  predette  aziende
mediante contratti pluriennali di deposito"; 
  All'articolo 21,  al  secondo  comma,  sono  aggiunte  in  fine  le
seguenti parole: ", limitatamente ai depositi per uso commerciale"; 
  Dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: 
  "Art. 22-bis. - Nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1977, n. 954, sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) l'ultimo comma dell'articolo 2  e'  sostituito  dal  seguente:
"Dalla data della  presentazione  della  domanda  e  fino  alla  data
dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio  l'esattore  ha
diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  603,
pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. 
    Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza  l'intendente
di finanza autorizza l'esattore a rivalersi  sui  versamenti  di  cui
all'articolo 7 dello stesso decreto"; 
    2) l'ultimo comma dell'articolo 4  e'  sostituito  dal  seguente:
"Dalla data della  presentazione  della  domanda  e  fino  alla  data
dell'effettiva liquidazione dell'indennita' l'esattore ha diritto  ad
una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   603,   pari
all'ammontare  dell'integrazione  dovutagli.  Qualora  non   ci   sia
capienza nei carichi in scadenza l'intendente  di  finanza  autorizza
l'esattore a rivalersi sui versamenti di  cui  all'articolo  7  dello
stesso decreto""; 
    Alla tabella 5, nel titolo e' soppressa la parola: "effettivo". 
  Gli  atti  ed  i  provvedimenti  adottati  in  applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 430, e agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1982,
n. 486, restano validi anche ai fini degli atti e  dei  provvedimenti
ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti
sulla  base  delle  medesime   disposizioni.   Agli   effetti   della
liquidazione della differenza di imposta sulla birra  esistente  alla
data del 1 agosto 1982  nelle  fabbriche  produttrici  o  comunque  e
dovunque in possesso dei  fabbricanti  e  degli  imbottigliatori,  si
applicano le  disposizioni  del  terzo  comma  dell'articolo  22  del
decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nonche'  quelle  contenute  negli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478,  convertito,
con modificazioni, nella legge 30 novembre 1979, n. 599. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 novembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                SPADOLINI - FORMICA - 
                                                  LA MALFA - DARIDA - 
                                                              MARCORA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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