Legge Ordinaria n. 881 del 29/11/1982 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1982 n. 330)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694,
concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al
30  novembre  1982  e  misure  per  il contenimento del disavanzo del
settore previdenziale, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  al  secondo  comma,  sono  aggiunte,  in fine, le
parole:  "Il  termine  per i versamenti in conto corrente postale dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro
agricolo  per  gli operai a tempo determinato nonche' dai coltivatori
diretti,  coloni  e  mezzadri,  e  rispettivi  concedenti, compresi i
contributi  aggiuntivi, in scadenza al 10 novembre 1982, e' prorogato
al 10 dicembre 1982.".
  All'articolo 2:
    al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole "e deve essere
non  inferiore,  a  parita'  di  trattamento  retributivo,  a  quello
determinato ai sensi del precedente comma";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Le  disposizioni  dell'articolo  13  del  decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano, a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto,  a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino
inquadrati  in  una  carriera  direttiva  dello  Stato  anche se tale
diploma  sia  stato  considerato, ai fini degli sviluppi di carriera,
successivamente   alla  immissione  in  servizio.  L'esercizio  della
facolta'  di  riscatto  resta  limitato  ai  periodi  di  studio  non
contemporanei  ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo,
considerati  utili  agli  stessi  fini  per  effetto  di disposizioni
diverse".
  Gli  atti  ed  i  provvedimenti,  adottati  in  applicazione  delle
disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 493,
restano  validi  anche  ai  fini  degli  atti e provvedimenti ad essi
conseguenti  e  conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla
base delle stesse disposizioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 novembre 1982

                               PERTINI

                                               SPADOLINI - DI GIESI -
                                                 LA MALFA - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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