Legge Ordinaria n. 883 del 29/11/1982 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1982 n. 330)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre  1982,  n.  696,
recante   misure   urgenti   per   l'accelerazione   dell'opera    di
ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del  novembre  1980  e
del febbraio 1981, con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Il
termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma  dello  stesso
articolo 7, e' prorogato al 31 dicembre 1982."; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      "I comuni, sulla base di  autonome  valutazioni  e  di  criteri
fissati dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal  CIPE
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e
successive modificazioni. 
      Le somme attribuite dal CIPE ai singoli  comuni,  relativamente
al programma 1981, e gia' accreditate presso le tesorerie regionali e
provinciali  sono  immediatamente  disponibili  senza  necessita'  di
stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti."; 
      Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: 
      "Art. 3-bis. - Il CIPE, nella ripartizione  dei  fondi  di  cui
all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n.  219,  tiene  conto  di
maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti  per
le opere pubbliche di  competenza  degli  enti  locali,  appaltate  o
iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980."; 
      "Art. 3-ter. - Il contributo di cui all'articolo 3 della  legge
28 gennaio 1977, n. 10, non e' dovuto per le concessioni edilizie che
saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985  dai  comuni  terremotati
dichiarati totalmente disastrati."; 
      "Art. 3-quater. - Il proprietario di casa rurale, che sia stata
distrutta o danneggiata per  effetto  del  sisma,  puo'  chiedere  di
utilizzare il contributo spettantegli a norma degli articoli 9  e  10
della legge  14  maggio  1981,  n.  219,  per  la  casa  distrutta  o
danneggiata,  per  l'esecuzione  dei  lavori   di   completamento   o
adeguamento  antisismico  di  altro   fabbricato   rurale,   la   cui
costruzione era in corso all'epoca del sisma."; 
      "Art. 3-quinquies. - Agli assegnatari di alloggio  costruito  o
acquistato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo  1981,
n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981,  n.
219,  si  applica  il  canone  sociale   dell'edilizia   residenziale
pubblica, se  il  reddito  complessivo  annuo  del  nucleo  familiare
dichiarato e accertato  dal  comune  e'  inferiore  a  lire  quindici
milioni. 
      Gli alloggi eccedenti le  richieste  degli  aventi  diritto  ai
sensi del citato articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981,  n.  75,
sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio  1978,  n.
392, in base a criteri fissati dai consigli comunali."; 
      "Art.  3-sexies.  -  Il  termine  di  cui  al   secondo   comma
dell'articolo  11  del  decreto-legge  27  febbraio  1982,   n.   57,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e'
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983. 
      Ai proprietari di edifici  distrutti  o  da  demolire  che  non
possono ricostruire in sito anche per  ragioni  connesse  all'assetto
urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il
comune assegna  l'area  occorrente  per  la  ricostruzione  anche  in
comproprieta' nell'ambito del piano di zona di cui al secondo  comma,
lettera a), dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981,  n.  219,  e
successive modificazioni ed integrazioni."; 
      "Art. 3-septies. - Le commissioni di cui all'articolo 14  della
legge 14 maggio 1981, n. 219,  hanno  poteri  di  accertamento  della
conformita'  urbanistica   del   progetto   di   riparazione   o   di
ricostruzione  e  della  relativa  valutazione   della   misura   del
contributo."; 
  Art. 3-octies. - I giovani  interessati  alla  chiamata  alle  armi
nell'anno 1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto,  sono
dispensati dal compiere il servizio di leva anche con riferimento  al
servizio sostitutivo civile."; 
  "Art. 3-nonies. - Le spese occorse per la demolizione di  immobili,
se causate anche da esigenze di riassetto del territorio  conseguenti
agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 e non
liquidate dal Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della  legge
14 maggio 1981, n. 219."; 
  "Art. 3-decies. - L'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1982,
n. 57, come modificato  dalla  legge  29  aprile  1982,  n.  187,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei
prefabbricati e per la costruzione  di  edifici  comunque  donati  ai
comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del  febbraio
1981  sia  per  uso  abitativo  sia  per  esigenze  sociali   e   per
l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano
i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3  della  legge  14
maggio 1981, n. 219. 
    Il CIPE procedera' al reintegro dei fondi dei singoli  comuni  su
proposta  del  Ministro  per  il   coordinamento   della   protezione
civile"."; 
    "Art. 3-undecies. - Per  la  sistemazione  delle  famiglie  delle
province di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma
in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non  vi
sia stata concessione di contributo per la  ricostruzione  o  per  la
riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune
interessato, d'intesa e con  l'autorizzazione  del  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile, a valere sui  fondi  assegnati
dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e' autorizzato  a  provvedere,  nelle  forme  piu'  idonee.  Il  CIPE
procedera' al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile."; 
"Art. 3-duodecies. - Il termine di cui all'articolo 3 del 
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 aprile 1982, n.  187,  e'  prorogato  al  31  dicembre
1985."; 
    "Art. 3-terdecies.  -  Le  disposizioni  di  cui  al  nono  comma
dell'articolo  1  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,   n.   790,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982,  n.  47,
sono estese alle imprese ubicate nelle zone colpite dal terremoto del
novembre 1980 e del febbraio 1981."; 
    "Art. 3-quaterdecies. - Il Ministro dei  lavori  pubblici,  sulla
base  delle  esperienze   acquisite,   ha   facolta'   di   apportare
integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni
ed  il  consolidamento  degli  edifici  anche   in   relazione   alla
prevenzione antisismica". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29 novembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                SPADOLINI - SIGNORILE 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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