Legge Ordinaria n. 887 del 29/11/1982 (Pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 1982 n. 333)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre  1982,  n.  697,
recante disposizioni in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  di
regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e  di
riordinamento  della  distribuzione  commerciale,  con  le   seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 3, secondo comma, sono soppresse le parole "nonche' di
tartufi". 
 
  Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: 
  "Art.  3-bis.  -  Per  le  cessioni  e  le  importazioni   comunque
effettuate,  di  dischi,  nastri  e  cassette  registrati  l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per
cento. 
  Per  le  cessioni  e  le   importazioni   di   tartufi   l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per
cento". 
 
  Dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 5-bis. - Nell'ultimo comma dell'articolo 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ";  le
cessioni degli atti  e  delle  pubblicazioni  parlamentari  poste  in
essere dalla Camera dei deputati e dal Senato  della  Repubblica.  La
disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973. 
  Dopo il primo comma dell'articolo 20  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e' aggiunto il seguente: 
    " Non sono considerate attivita' commerciali  le  cessioni  degli
atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla  Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica". 
    La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1974". 
 
    All'articolo 6: 
      al terzo comma, sono soppresse le parole: "Il provvedimento  ha
effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica ed  avverso  ad
esso e' ammesso ricorso al Ministro delle finanze, che puo'  disporre
la sospensione"; 
      al quarto comma, sono soppresse le parole: "Il provvedimento e'
pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione  nazionale  a  spese
dell'interessato"; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      "Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o  di  sospensione
della  licenza  o  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, e successive modificazioni, nonche' il provvedimento di
sospensione  dell'iscrizione  nell'albo  professionale,  di  cui   al
precedente comma, hanno effetto non prima di  sessanta  giorni  dalla
notifica.  Entro  tale  termine  l'interessato   puo'   chiedere   la
sospensione del provvedimento con istanza  diretta  alla  commissione
tributaria di primo grado  dinanzi  alla  quale  e'  proposto  od  e'
pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria
o contro l'avviso di rettifica  o  di  accertamento.  La  commissione
decide sull'istanza di sospensione entro e non oltre sessanta  giorni
dalla presentazione della  stessa,  con  ordinanza  non  impugnabile.
Durante il giudizio sull'istanza di sospensione il provvedimento  non
ha  effetto.  Il  provvedimento  sospeso  dalla  commissione  produce
effetto a conclusione del giudizio avverso  l'avviso  di  irrogazione
della  pena  pecuniaria  od  avverso  l'avviso  di  rettifica  o   di
accertamento quando le violazioni siano state in tutto  od  in  parte
definitivamente accertate. 
      Il provvedimento  di  sospensione  della  iscrizione  nell'albo
professionale divenuto comunque efficace e' pubblicato su uno o  piu'
quotidiani  a  diffusione  nazionale  a  cura  dell'organo  che  l'ha
disposto ed a spese dell'interessato". 
 
      L'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
      "Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  fino
all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul  commercio
e comunque non oltre il 31 dicembre 1984. 
      Limitatamente ai  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete
di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11  giugno
1971, n. 426, e' sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative
all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di  generi  di
largo e generale consumo. 
      A modificazione di quanto disposto  dall'articolo  24,  secondo
comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non  puo'
essere negata l'autorizzazione amministrativa  all'ampliamento  della
superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed  al  trasferimento
nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie  di
vendita non superiore a  200  metri  quadrati.  In  entrambi  i  casi
l'attivita' deve essere stata esercitata da  almeno  tre  anni.  Deve
altresi' essere  rilasciata  l'autorizzazione  qualora  in  un  nuovo
esercizio con  superficie  di  vendita  non  superiore  a  400  metri
quadrati si intenda concentrare l'attivita' di  almeno  due  esercizi
dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso  comune  da
non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta
la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti. 
      Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al  precedente
comma richiedano trasformazioni urbanistiche  ed  edilizie  ai  sensi
degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio  1977,  n.  10,  e
successive  modificazioni,   per   il   rilascio   delle   prescritte
autorizzazioni o concessioni si applicano le  disposizioni  stabilite
per l'edilizia residenziale  dall'articolo  8  del  decreto-legge  23
gennaio 1982, n. 9, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94. 
      Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971,  n.
558, in deroga all'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge
medesima, i  sindaci,  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  dalle
regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli
orari di  vendita  al  dettaglio,  anche  differenziati  per  settori
merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre  le
ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre  le  ore  20.  Entro  tali
limiti l'esercente ha facolta' di  scegliere  l'orario  di  apertura,
comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano. Riducendosi  o
eliminandosi  da  parte  dell'esercente  tale  intervallo  si  riduce
corrispondentemente la misura dei limiti giornalieri. 
      La disposizione di cui all'articolo  6,  secondo  comma,  della
legge 28 luglio 1971, n. 558, e' estesa agli  esercizi  specializzati
nella vendita di libri, di dischi,  di  nastri  magnetici,  di  opere
d'arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo e di mobili. 
      Sono  fatte  salve  le  potesta'  legislative  e  le   funzioni
amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto  speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano". 
 
      L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      "La complessiva autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  6
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e'  ulteriormente  aumentata  di
lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991. 
      I limiti di finanziamento  previsti  dall'articolo  3,  nono  e
decimo comma, della legge 10 ottobre 1975,  n.  517,  gia'  aumentati
dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31  luglio  1981,  n.
414, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  2  ottobre
1981, n. 544, sono elevati a due miliardi  di  lire  per  i  soggetti
beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e  2),  della  citata
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti
e, limitatamente alle domande presentate  agli  istituti  di  credito
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono esclusi dalla  concessione  del  contributo  sugli  interessi  i
finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire. 
      Sono altresi' elevati  a  20  miliardi  di  lire  i  limiti  di
finanziamento  per  le  societa'  promotrici  di  centri  commerciali
all'ingrosso  non  alimentari  e  per  le  societa'  consortili   con
partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto
la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso. 
      In deroga a quanto disposto  dall'articolo  6,  settimo  comma,
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta  dei  rappresentanti
delle regioni  nel  comitato  di  gestione,  la  quota  riservata  al
commercio all'ingrosso puo' essere elevata fino al 50 per cento. 
      I termini di  un  anno  per  la  stipula  delle  operazioni  di
finanziamento e di  due  anni  per  la  concessione  del  contributo,
previsti dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre  1975,
n. 517, modificati dall'articolo 34,  sesto  comma,  della  legge  24
aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione  del
comitato di gestione di cui all'articolo 6 della  predetta  legge  10
ottobre 1975, n. 517, al  massimo,  rispettivamente,  fino  a  tre  e
quattro anni, anche per le operazioni  in  corso  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
      Per la pubblicita' dei listini dei prezzi depositati presso  il
Comitato interministeriale dei prezzi e' stanziata, per l'anno  1982,
la somma di lire 2 miliardi. 
      All'onere di lire 52 miliardi,  derivante  dall'attuazione  del
presente articolo per il 1982, e all'onere di lire  50  miliardi  per
l'anno  1983,  si  provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando
l'accantonamento:   "Provvidenze   per   la    razionalizzazione    e
l'ammodernamento della rete distributiva". Per gli  anni  successivi,
sino al 1991, si provvedera' mediante la legge finanziaria. 
    Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  A favore delle cooperative e dei consorzi  costituiti  da  soggetti
operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo
sociale  la  prestazione  di  garanzie  al  fine  di  facilitare   la
concessione di crediti di esercizio o per investimenti  ai  soci,  e'
concesso,   annualmente,   dal   comitato   di   gestione    previsto
dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.  517,  un  contributo
diretto ad aumentare le disponibilita'  del  fondo  di  garanzia.  Il
contributo e' erogato nella  misura  massima  dell'1  per  cento  dei
finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere
derivante dal presente comma si provvede  con  la  somma  di  lire  5
miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto  dal  settimo
comma del presente articolo. 
  Le cooperative ed i consorzi di cui  al  precedente  comma  possono
accantonare, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo  66
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle  garanzie
rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo  a
copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato  rimborso  delle
somme pagate nella qualita' di garanti. 
  I comuni  o  consorzi  di  comuni  beneficiari  dei  mutui  di  cui
all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 15  febbraio  1980,  n.  25,
possono destinare  al  completamento  del  programma  previsto  dallo
stesso articolo 8  le  somme  dai  medesimi  non  utilizzate  per  le
finalita' di cui all'articolo 7 dello stesso decreto-legge. 
  Ove il completamento delle  opere  non  trovasse  intera  copertura
finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle
quote di rifinanziamento dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  25
marzo 1982, n. 94". 
  Gli  atti  ed  i  provvedimenti  adottati  in  applicazione   delle
disposizioni contenute nel  decreto-legge  4  agosto  1982,  n.  495,
restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti  ad  essi
conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici  sorti  sulla
base delle medesime disposizioni. 
  Le norme contenute  nel  comma  precedente  si  applicano  altresi'
all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1°  ottobre  1982,  n.
697,  limitatamente  alla  disposizione  per  effetto   della   quale
l'aliquota  del  18  per  cento  si  applica  alle  cessioni  e  alle
importazioni  di  dischi,  nastri  e  cassette  registrati,   nonche'
all'articolo 3, secondo comma, dello  stesso  decreto,  limitatamente
alle disposizioni relative  alle  cessioni  e  alle  importazioni  di
tartufi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29 novembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                  SPADOLINI - FORMICA 
                                                 ANDREATTA - LA MALFA 
                                                            - MARCORA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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