Legge Ordinaria n. 89 del 18/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1982 n. 80)
Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni  erogate  dal  Fondo  per  la previdenza del personale
addetto  ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre
1979,  nell'importo  in  essere  a  tale  data,  sono rivalutate, con
decorrenza  1 gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati,
in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:
      Anno di decorrenza originario           Coefficienti
             della pensione                 di rivalutazione
                ante 1964                          1,25
                anno 1964                          1,20
                anno 1965                          1,16
                anno 1966                          1,14
                anno 1967                          1,11
                anno 1968                          1,09
                anno 1969                          1,07
 

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