Legge Ordinaria n. 932 del 22/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1982 n. 353)
Modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  secondo  comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, n.
1144,  come  sostituito  dall'articolo  1 del decreto-legge 21 giugno
1980,  n. 270, convertito in legge dalla legge 8 agosto 1980, n. 436,
e' sostituito dal seguente:
  "La  data  di  inizio  dell'ora  legale,  compresa  nel  periodo 15
marzo-10  giugno,  e  quella  di  cessazione, compresa nel periodo 20
settembre-31  ottobre,  sono  annualmente  fissate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei   Ministri,   di   concerto   con   i   Ministri  dei  trasporti,
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  della pubblica
istruzione,  del  lavoro  e  della previdenza sociale e del turismo e
dello spettacolo".
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1982

                               PERTINI

                                                              FANFANI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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