Legge Ordinaria n. 94 del 25/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1982 n. 84)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti, con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:
      al quarto comma, le parole: "95 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "150 miliardi";
      il quinto comma e' sostituito dal seguente:
      "La  messa  a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi
di  cui  ai  commi precedenti e' disposta dal Comitato per l'edilizia
residenziale  (CER)  secondo  le  procedure gia' fissate dal Comitato
medesimo  ai  sensi  dell'articolo  3, primo comma, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457";
      al  sesto comma, la cifra: "6.000 miliardi" e' sostituita dalla
seguente: "7.000 miliardi";
      dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente:
      "Le  regioni  sono  autorizzate  a  programmare  con  un  unico
provvedimento  l'impegno  dell'intera  somma  loro  attribuita per il
quadriennio 1982-1985";
      al  settimo  comma,  le  parole:  "del  precedente  comma" sono
sostituite dalle seguenti: "del sesto comma del presente articolo";
      il decimo comma e' sostituito dal seguente:
      "Per  gli  interventi  di  edilizia  agevolata  di cui al primo
comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
e'  autorizzato  il  limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di
120  miliardi  per  il  1983,  di  120  miliardi per il 1984 e di 115
miliardi per il 1985";
      l'undicesimo comma e' sostituito dai seguenti:
      "Per  i  programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il
CER  provvede,  in  sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le
regioni,  a  determinare  gli obiettivi quantitativi e tipologici dei
programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in
relazione  alle  assegnazioni  finanziarie  ed  alle  rilevazioni dei
costi.
      Eventuali  fabbisogni  finanziari richiesti per l'ampliamento o
per  la  integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati
alle disponibilita' previste per i bienni successivi";
      al  dodicesimo  comma, la parola: "lottizzazione" e' sostituita
dalla seguente: "localizzazione".

    All'articolo 2:
      il primo comma e' sostituito dal seguente:
      "Il  CER  ripartisce  nel  biennio  1982-1983 tra i comuni ed i
consorzi  di  comuni,  appositamente  costituiti nello ambito di aree
metropolitane  individuate  dallo  stesso  Comitato, la somma di lire
1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di
programmi  straordinari  di  edilizia  abitativa,  con  le  tipologie
previste  dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di
zona,  purche'  in  aree  delimitate ai sensi dello articolo 51 della
legge  22  ottobre  1971, n. 865. I comuni ed i consorzi di comuni di
cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento
della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati
da recuperare";
      il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
      "Gli  alloggi  di  cui  al  comma  precedente sono assegnati in
locazione  ai  sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei
comuni o consorzi interessati.
      Nell'ambito  dei  beneficiari una quota non superiore al trenta
per  cento puo' essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le
condizioni  previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1972, n. 1035, e successive modificazioni e
integrazioni,  nei cui confronti si applica il canone di locazione ai
sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513";
      il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
      "All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500
miliardi,  a  valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui
all'articolo  9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito
in  legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei
quali  200  miliardi  per  il  1982  e,  quanto  a lire 900 miliardi,
mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione
della  spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per
il 1982 lo stanziamento e' determinato in lire 50 miliardi.
      Il CER e' autorizzato ad utilizzare per le necessita' di cui al
comma  precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio
dello  Stato,  le disponibilita' di cui all'articolo 13 della legge 5
agosto  1978,  n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il
Ministro  del  tesoro  provvede  con  le  disponibilita'  del  1983 a
reintegrare   le  somme  cosi'  anticipate  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti.
      La  sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita
dall'articolo  10  della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla
base   delle  indicazioni  del  CER  di  cui  al  primo  comma,  alla
concessione  dei  relativi  mutui  ai comuni beneficiari. La medesima
sezione,   in   sede   di   somministrazione   dei   mutui,  provvede
all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti
di  cui  al  quarto  ed  al quinto comma che sono versati in apposito
conto infruttifero intestato alla sezione stessa";
      al  sesto comma, la cifra: "1.000 miliardi" e' sostituita dalla
seguente: "1.400 miliardi";
      all'ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
      "Il  Ministro  dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  determina  le modalita' di erogazione del contributo ai
beneficiari";
      al  decimo  comma,  la  parola:  "settimo"  e' sostituita dalla
seguente: "decimo";
      all'ultimo  comma,  la  cifra:  "500  mila" e' sostituita dalla
seguente: "un milione";
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Per  la  realizzazione  dei programmi di cui al primo comma si
applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'articolo 8 del
decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  629, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25".

    All'articolo 4:
      i primi sette commi sono sostituiti dal seguente:
      "Il   CER   provvede  a  determinare,  nell'ambito  delle  aree
individuate  ai  sensi  degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i
criteri  per  la  realizzazione  di  programmi  organici  di edilizia
residenziale  pubblica  e  convenzionata,  stabilendo  la  dimensione
minima  degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalita' per
assicurare     la    preferenza    ai    progetti    che    prevedono
industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia";
      all'ottavo comma, le parole: "da affidarsi secondo le modalita'
previste nel precedente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "da
affidarsi, anche a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei";
      al  tredicesimo comma, le parole: "ad un terzo" sono sostituite
dalle seguenti: "al quaranta per cento";
      al  quattordicesimo  comma,  le  parole: "ricerca e studi" sono
sostituite dalle seguenti: "ricerca, studi e sperimentazione".

    All'articolo 5:
      al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "dall'agevolazione", sono
aggiunte le seguenti: "All'atto di vendita e' assimilato il contratto
preliminare  che  sia stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice
civile";
      il secondo e il terzo comma sono soppressi;
      al  quarto comma, le parole: "alla lettera a) dello articolo 2"
sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c) dell'articolo 2";
      il decimo comma e' sostituito dal seguente:
      "Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali
a  carico  dei  mutuatari di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto
1978, n. 457";
      il sedicesimo comma e' soppresso;
      i  commi  diciassettesimo,  diciottesimo  e diciannovesimo sono
sostituiti dai seguenti:
      "Tutti  i  limiti  d'impegno  residui  al  31 dicembre 1981 sui
capitoli   8226,  8236  e  8237  per  la  concessione  di  contributi
venticinquennali  a  favore  degli istituti mutuanti per la copertura
della  differenza  tra  il costo delle operazioni di mutuo effettuate
per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di
abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese
nei  piani  di  zona  per  l'edilizia  economica e popolare e l'onere
assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre
il  termine  stabilito  dal  secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in
ogni  caso  non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico
nuovo  istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente
al  finanziamento  dei  maggiori  oneri  di cui all'articolo 10 della
legge  8  agosto 1977, n. 513, nonche' al finanziamento dei conguagli
conseguenti  all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione
dei  contratti  definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano
state  ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro
del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.
      Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto, con i fondi di cui al
comma  precedente  e'  possibile  ammettere  a finanziamento anche le
iniziative  che,  ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti
organi  degli  istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno
ottenuto  il  provvedimento  di  concessione dell'agevolazione per la
scadenza  del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del
decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  629, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative
e'  applicabile  l'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Per
la  definizione  dei  relativi  mutui  definitivi,  sono,  del  pari,
utilizzabili i fondi di cui al comma precedente";
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale
pubblica  gia'  prorogati,  con  legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata
e Campania".

  Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
    "Art.  5-bis. - Gli enti soggetti alle norme di cui allo articolo
65  della  legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a
destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente
di  cui  al  predetto  articolo  nella  misura  massima  prevista del
quaranta per cento.
    Le  disponibilita'  di  cui al precedente comma sono destinate in
misura  non  inferiore  al  cinquanta  per  cento all'acquisto o alla
costruzione  di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e
comunque non inferiore al settanta per cento.
    Art.  5-ter.  -  Per  il  completamento  di programmi di edilizia
agevolata-convenzionata  di ammontare non inferiore a tre miliardi di
lire,  localizzati  in aree di particolare tensione abitativa, la cui
attuazione   abbia  subito  ritardi  per  oggettive  cause  di  forza
maggiore,  il  comitato  esecutivo del CER e' autorizzato a concedere
agevolazioni  ai  sensi  del titolo III della legge 5 agosto 1978, n.
457,  sino  al  vigente  limite  massimo  di  mutuo,  ivi comprese le
eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette
agevolazioni  gli  enti  che possono dimostrare di essere in possesso
dei  cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento
al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.
Alla   relativa   copertura   finanziaria  si  fa  fronte  sino  alla
concorrenza  di  10  miliardi  sull'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'articolo  1,  quarto  comma,  del  presente  decreto. Tale limite
d'impegno  di  lire 10 miliardi e' iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.
    Art.  5-quater. - Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato
a  concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti
del  contributo  statale  di  cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  i  cui lavori non siano
stati  ultimati  alla  data  dell'entrata  in  vigore  della legge di
conversione del presente decreto.
    La  misura  del  contributo  integrativo di cui al primo comma e'
determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo
effettivo   delle   operazioni   di   mutuo   determinato   ai  sensi
dell'articolo  8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
    In  ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non puo' gravare un
onere  minore  di  quello  previsto  per  i mutui agevolati di cui al
decreto-legge  6  settembre  1965,  n. 1022, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
    Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi
destinatari   di   cui   ai   commi  precedenti  sugli  interessi  di
preammortamento.
    Alle  predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e
le  esenzioni  previste  per  gli  altri tipi di edilizia agevolata e
convenzionata.
    All'onere  derivante  dai  maggiori  contributi  da  concedere in
virtu'  del  presente  articolo, si fa fronte con i limiti di impegno
autorizzati  nello  stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori  pubblici  ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'articolo 19 del
decreto-legge  2  maggio  1974,  n.  115,  convertito  in  legge, con
modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247".

    All'articolo 6:
    il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
    "I  comuni  con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati
dall'obbligo  di  dotarsi  di programmi pluriennali di attuazione. Le
regioni  indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000
abitanti   sono   tenuti   a  dotarsi  di  programmi  pluriennali  di
attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando
le  ragioni  di  carattere  ambientale,  turistico ed industriale che
rendano necessaria la formazione di tale strumento.
    Per  la  formazione  dei  programmi pluriennali di attuazione, ai
sensi  dell'articolo  13  della  legge 28 gennaio 1977, n. 10, non e'
richiesta  l'approvazione  regionale  ne'  alcun parere preventivo di
altre   amministrazioni   statali  o  subregionali.  Detti  programmi
pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni";
    il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione
le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando
si tratti di interventi:
      a)  diretti  al  recupero del patrimonio edilizio esistente, di
cui  all'articolo 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5
agosto 1978, n. 457;
      b)  da  realizzare su aree di completamento che siano dotate di
opere  di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle
comunali;
      c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona";
      il quarto comma e' sostituito dal seguente:
      "Le  disposizioni  di cui al comma precedente si applicano sino
al 31 dicembre 1984";
      il quinto comma e' soppresso.

    All'articolo 8:
      il quinto comma e' sostituito dal seguente:
      "Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti si applicano per
gli  interventi  da  attuare  su aree dotate di strumenti urbanistici
attuativi  vigenti  ed  approvati  non  anteriormente  all'entrata in
vigore  della  legge  6  agosto  1967,  n.  765,  nonche'  quando  la
concessione  o autorizzazione e' atto dovuto in forza degli strumenti
urbanistici  vigenti  e  approvati  non  anteriormente  alla predetta
data";
      il   sesto,   il  settimo,  l'ottavo,  il  nono,  il  decimo  e
l'undicesimo comma sono soppressi;
      il quindicesimo comma e' soppresso;
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "I  comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono
tenuti  a  rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione
edilizia,  un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni
urbanistiche   ed   edilizie   riguardanti   l'area  o  gli  immobili
interessati. Il certificato conserva validita' per un anno dalla data
del  rilascio,  se  non  intervengono  modificazioni  degli strumenti
urbanistici  vigenti.  La  domanda  di concessione che il progettista
attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme
al  certificato  previsto  dal  presente  comma, si intende assentita
qualora  entro  novanta  giorni non venga comunicato il provvedimento
motivato  con  cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano
le  disposizioni  di  cui al secondo, terzo quarto e quinto comma del
presente articolo.
      Sino  al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato
entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della domanda e dopo la
stessa data entro sessanta giorni.
      In  caso  di  mancato  rilascio  alle domande di concessione si
applicano  le  disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente articolo.
      Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite
ai  sensi del presente articolo, l'autorita' competente deve indicare
agli  interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e
gli  elementi  progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con
le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore
a  trenta  e  non  superiore  a  novanta  giorni  per provvedere alle
modifiche richieste".

    All'articolo 9:
      al  primo  comma,  le  parole:  "per  le  esigenze proprie, del
coniuge  o  dei  propri  parenti in linea retta fino al secondo grado
conviventi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  realizzare  la
propria prima abitazione".

    All'articolo 10:
      al  quinto comma, sono soppresse le parole: "nel caso in cui il
reddito  complessivo  dei  componenti  il  nucleo  familiare  risulti
superiore  di  oltre  un  quarto  a  quello  complessivo  del  nucleo
familiare    del   locatore   o   dell'eventuale   beneficiario   del
provvedimento  di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione
dei redditi, ove presentata";
      e' soppresso l'ottavo comma;
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Nelle   regioni   Basilicata  e  Campania  l'esecuzione  degli
sfratti,  anche se fondati su un verbale di conciliazione, e' sospesa
fino al 31 dicembre 1982".

    All'articolo 13:
      al  primo  comma,  le  parole:  "diciotto  mesi dall'entrata in
vigore  del  presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "venti
mesi  dall'entrata  in vigore della legge di conversione del presente
decreto";
      al   terzo  comma,  le  parole:  "sui  problemi  inerenti  alla
esecuzione  in  detta  area dei provvedimenti di rilascio di immobili
adibiti  ad  uso  di  abitazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area";
      al sesto comma, le parole: "La commissione fornisce al pretore"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Su  richiesta  del  pretore,  la
commissione gli fornisce".

    All'articolo 14:
      al  quinto  comma,  lettera  b),  le  parole: "12 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto milioni";
      al quinto comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole:
"Non  si  tiene  conto  del  predetto  limite  qualora  il conduttore
dimostri  di  non  poter ottenere la disponibilita' di un alloggio di
sua  proprieta'  per effetto di un provvedimento di graduazione dello
sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso";
      al quinto comma, e' soppressa la lettera c);
      all'ottavo comma, sono soppresse le parole: "e comunque per non
piu' di due anni".

    All'articolo 15:
      il primo comma e' sostituito dal seguente:
      "Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14
l'istanza  deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del
CIPE.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  terzo e quarto comma del medesimo
articolo  14,  l'istanza  deve  essere presentata almeno venti giorni
prima  della  scadenza  del termine fissato e, se questo cade entro i
trenta  giorni  dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente   decreto   ovvero  dalla  pubblicazione  del  provvedimento
anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data".

    Dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente:
      "Art.  15-bis.  - Le scadenze dei contratti di cui alle lettere
a),  b)  e  c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio
1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.
      Per  il  periodo  di proroga il canone di locazione corrisposto
alle  scadenze  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e c) del primo comma
dell'articolo  67  della  legge  27  luglio 1978, n. 392, puo' essere
aumentato,  a  decorrere  dalle  predette  scadenze,  nelle  seguenti
misure:
        a)  non  superiore al 100 per canto per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1964;
        b)  non  superiore  al 75 per cento per i contratti stipulati
fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
        c)  non  superiore  al 50 per cento per i contratti stipulati
dopo il 31 dicembre 1973.
      Il   canone  di  locazione,  determinato  ai  sensi  del  comma
precedente,  puo' essere aggiornato annualmente a partire dal secondo
anno  di  proroga  del contratto, a richiesta del locatore, in misura
non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
      Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche ai
contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392".

    L'articolo 16 e' soppresso.

    All'articolo 17:
      al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
      "nonche'  a  coloro  che  abbiano  sottoscritto  un  verbale di
conciliazione".

    Gli articoli 18, 19, 20 e 21 sono soppressi.

    Dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
      "Art.  21-bis.  -  Il  CER  e'  autorizzato,  nell'ambito delle
disponibilita'  di  cui  all'articolo  4  del  presente  decreto,  ad
attribuire  al  comune  di  Roma  un  finanziamento straordinario non
superiore  a  lire  quindici miliardi, da destinarsi al completamento
degli edifici sociali della "Auspicio societa' cooperativa edilizia a
responsabilita' limitata" fissandone i criteri per l'erogazione.
      Il  comune  di  Roma  provvede  al recupero delle somme erogate
nell'ambito   delle  procedure  concorsuali  aperte  a  carico  della
societa' di cui al primo comma.
      Gli  stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprieta'
della   societa'   di   cui   al   primo  comma,  in  amministrazione
straordinaria,   sono   ceduti   dal   commissario   entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente
decreto  a  trattativa  diretta,  a due cooperative composte dai soci
della  societa'  medesima,  una  relativa  agli  edifici  in  fase di
avanzata  costruzione  e gia' abitati e l'altra relativa agli edifici
comunque in costruzione e non abitati.
      Il prezzo della cessione e' determinato, tenuto anche conto dei
versamenti effettuati dai soci della societa' di cui al primo comma e
delle  date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da
tre   esperti   nominati   rispettivamente   dal  commissario,  dalla
cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato.
      Il  prezzo della cessione e' in parte regolato mediante accollo
da  parte  delle  cooperative concessionarie Sei mutui attualmente in
essere e assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.
      Ai  fini  delle  imposte  e tasse dirette e indirette e di ogni
agevolazione  fiscale, la societa' di cui al primo comma del presente
articolo  e'  considerata,  sin  dalla  sua  costituzione,  come ente
cooperativo.
      Alla  cessione  di  cui al terzo comma del presente articolo si
applicano  le  disposizioni  previste dagli articoli 5-bis e 6, comma
terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
      Art.  21-ter.  -  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere  al  comune  di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui
fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di
cui  cento  miliardi  nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei
conti   correnti  postali,  per  l'acquisizione,  anche  mediante  la
procedura  di  espropriazione, e per il completamento di fabbricati a
prevalente  destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i
cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.
      I  mutui  di  cui al comma precedente possono essere assunti in
deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 421, e sono garantiti dallo Stato.
      Gli  interessi  passivi  dei  mutui  anzidetti,  in deroga alle
disposizioni  di  cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge
29  dicembre  1977,  n.  946, convertito in legge, con modificazioni,
dalla  legge  27  febbraio  1978,  n. 43, sono calcolati al netto dei
canoni  di  locazione  effettivamente  corrisposti al comune di Roma.
Tali  canoni  devono  essere  versati  in apposito conto vincolato di
tesoreria  da  destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei
mutui relativi.
      All'atto  della  concessione  dei  mutui  il comune e' tenuto a
comunicare  al  tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta
alla Cassa depositi e prestiti.
      Ricevuta  la  comunicazione,  il  tesoriere  versa  alla  Cassa
depositi   e  prestiti  alle  prescritte  scadenze,  insieme  con  le
indennita'  di  mora in caso di ritardato versamento, l'importo della
rata  utilizzando  in via prioritaria le disponibilita' esistenti sul
conto vincolato di cui al terzo comma.
      Ai  fini  degli  adempimenti  previsti dal comma precedente, il
tesoriere   e'  tenuto  a  comunicare  altresi'  all'ente  mutuatario
l'importo  differenziale  della  rata  versata  avvalendosi dei fondi
ordinari di bilancio.
      La concessione dei mutui e' subordinata alla presentazione alla
Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi
dalla  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente
decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione
e di completamento degli edifici di cui al primo comma.
      Il  costo  di acquisizione e di completamento e' determinato in
base  alla  somma  della  indennita' di espropriazione degli immobili
allo   stato   attuale  e  dei  costi  dei  lavori  di  completamento
comprensivi  delle  relative  spese  generali, delle spese tecniche e
della  revisione  prezzi.  Il  costo  dei  lavori di completamento e'
commisurato   alle  tariffe  adottate  dal  comune  di  Roma  per  la
esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.
      Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza
e' regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e
3 gennaio 1978, n. 1.
      L'indennita'  di espropriazione e' fissata dall'ufficio tecnico
del  comune  di  Roma  in  rapporto al valore venale dei fabbricati e
delle   loro   pertinenze   con  esclusione  di  qualsiasi  ulteriore
maggiorazione.  Qualora  si  tratti di immobili offerti in vendita ai
pubblici  incanti,  l'indennita'  di espropriazione e' equivalente al
prezzo  dell'ultima  gara  andata  deserta,  se  inferiore  a  quello
determinato ai sensi del comma precedente.
      Il  comune  di  Roma e' autorizzato a stipulare, con enti o con
privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati
da ultimare.
      In  considerazione  della  eccezionale  urgenza  nonche'  della
peculiarita'  e  complessita'  tecnica  degli  interventi,  il comune
stesso  e'  autorizzato  altresi' ad affidare mediante concessione la
progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.
      Gli  atti  di compravendita e le convenzioni posti in essere in
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.
      I  fabbricati  ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della
legge  27  luglio 1978, n. 392, e del terzo comma dell'articolo 2 del
presente decreto.
      Art.  21-quater.  -  A  valere  sui  fondi disponibili ai sensi
dell'articolo  3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, per il quadriennio 1982-85, il CER e' autorizzato a concedere
all'Istituto  autonomo  case  popolari  di Agrigento la somma di lire
dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica   sulla  base  del  programma  di  trasferimento  del  rione
Addolorata  del  comune  di  Agrigento,  da  cedere in proprieta' nei
limiti  di  una  sola unita' immobiliare ai sinistrati della frana di
Agrigento  del  19  luglio  1966, proprietari di immobili distrutti o
dichiarati  inagibili  che  hanno  optato per le provvidenze previste
dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno
1974, n. 283.
      Art. 21-quinquies. - Per le finalita' previste dall'articolo 26
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto delle modalita' ivi
previste  sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di
cui  al  terzo  comma  dell'articolo  4  del  presente decreto per il
biennio 1982-83.
      Per  il  1982  lo  stanziamento  e'  determinato  in lire dieci
miliardi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 marzo 1982

                  p. Il Presidente della Repubblica
                      Il Presidente del Senato
                               FANFANI

                                  SPADOLINI - NICOLAZZI - ANDREATTA -
                                        LA MALFA - ROGNONI - DARIDA -
                                                    FORMICA - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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