Legge Ordinaria n. 942 del 23/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1982 n. 356)
Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il termine del 31 dicembre  1982,  previsto  dal  decreto-legge  15
gennaio 1982, n. 4, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  22
marzo 1982, n. 86 relativo alla prestazione del  servizio  antincendi
da   parte   dell'Amministrazione   militare   negli   aeroporti   di
Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonche' da parte del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli  aeroporti  di  Pescara  e
Villanova d'Albenga, e' prorogato al 31 dicembre 1983. 
  La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                              FANFANI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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