Legge Ordinaria n. 947 del 23/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1982 n. 358)
Disciplina per la regolarizzazione delle societa' di fatto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Regolarizzazione

  Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno
1982  possono  essere  regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una
delle  forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto
del   codice   civile   con   atto  sottoposto  a  registrazione  con
l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento
e  senza applicazione di sanzioni. L'imposta e' ridotta allo 0,50 per
cento  per la regolarizzazione delle societa' aventi sede ed operanti
nei  territori  di  cui  al  testo  unico  approvato  con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, e successive
modificazioni.  Le  imposte  ipotecarie  e  catastali  sono dovute in
misura fissa.
  La  base  imponibile  e'  costituita  dal  patrimonio  netto  della
societa'  quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della
regolarizzazione,  da  allegarsi  all'atto,  redatta sulla base delle
scritture  contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in
mancanza,   di   documenti   aventi   data  certa.  Nella  situazione
patrimoniale e' consentito comprendere anche i beni immobili e mobili
iscritti  nei  pubblici  registri,  o loro quote, comunque utilizzati
come   beni   strumentali   nell'esercizio   dell'impresa  societaria
ancorche' intestati ai soci o ad alcuno di essi.
  Ai  fini  della  situazione  patrimoniale per i beni non risultanti
dalle  scritture  obbligatorie  il  valore  e'  determinato secondo i
criteri  indicati  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
dicembre  1974,  n.  689. Resta escluso il giudizio di congruita' dei
valori  di  cui  all'articolo  48  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.
  Agli effetti dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli
immobili   si   applica   la   disciplina  prevista  per  le  fusioni
dall'articolo  6,  settimo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modificazioni.
  Le societa' di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui
al  primo  comma  possono  essere  regolarizzate agli effetti fiscali
entro   il   31   dicembre   1984,   mediante  atto  sottoposto  alla
registrazione  con  l'applicazione  dell'imposta  di  registro  nella
misura  dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'aliquota
e'  ridotta  allo  0,50  per  cento  per  le  societa' aventi sede ed
operanti  nei  territori  di cui al testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni. Per la determinazione della base imponibile valgono le
disposizioni  di cui al secondo comma ad eccezione di quelle relative
ai  beni immobili i quali non possono essere inclusi nella situazione
patrimoniale.
  Ai   fini   dell'applicazione   della   presente   legge  la  prova
dell'esistenza  della  societa' deve risultare da dichiarazione fatta
in  data  anteriore  al  1  luglio 1982 agli effetti dell'imposta sul
valore  aggiunto  o  delle imposte sul reddito o da certificato della
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o da altro
documento avente data certa.
 

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