Legge Ordinaria n. 98 del 25/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1982 n. 85)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16,
recante  misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate
dal Servizio sanitario nazionale, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1:
    alla  lettera  a),  numero  5),  le  parole  "da  indicare"  sono
sostituite  dalla  seguente:  "indicati"  e dopo le parole "modalita'
vigenti" e' aggiunto il seguente alinea:
      Il Ministro della sanita', con proprio decreto da emanare entro
il   30  giugno  1982,  sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,
determina  le  forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti
dietetici e le relative modalita' di erogazione";
      alla  lettera  a),  il  terzultimo  alinea  e'  sostituito  dai
seguenti:
      "Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore
degli   assicurati   all'INPS   e  all'INAIL,  sono  garantite,  sino
all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni
e  con  le  modalita'  vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le
prestazioni  economiche  accessorie  a quelle idrotermali e' a carico
delle competenti gestioni previdenziali.
      Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  sentiti  l'INPS e
l'INAIL,  sono  annualmente emanate le disposizioni necessarie per il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione  delle  prestazioni,  anche  economiche accessorie, di cui
all'alinea precedente";
      alla lettera a), l'ultimo alinea e' sostituito dal seguente:
      "Per  le  cure  idrotermali,  elioterapiche e climatiche non e'
consentita la concessione di congedi straordinari;";
      alla  lettera  b),  secondo  alinea,  dopo  le  parole  "visite
occasionali",   sono   aggiunte  le  seguenti:  "nei  casi  di  primo
intervento per infortuni sul lavoro, nonche' di quelle";
      alla  lettera  b),  ultimo  alinea,  sono aggiunte, in fine, le
parole:  "ivi  compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e
quelli  stagionali  di  assistenza  ai  villeggianti  previsti  dagli
accordi   nazionali   nelle   localita'  turistiche.  E'  consentito,
tuttavia,  il  rimborso  della  spesa  sostenuta, da richiedersi alla
unita' sanitaria locale di appartenenza, da parte di:
      a) minori degli anni dodici;
      b) cittadini di eta' superiore agli anni sessanta;
      c)  lavoratori  e  studenti  dimoranti,  per  ragioni  connesse
all'attivita' lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio;
      d) cittadini portatori di handicaps il cui grado di menomazione
e'   superiore   all'ottanta   per   cento   ai  fini  dell'attivita'
lavorativa".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 marzo 1982

                  p. Il Presidente della Repubblica
                      Il Presidente del Senato
                               FANFANI

                                              SPADOLINI - ALTISSIMO -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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