Legge Ordinaria n. 122 del 13/04/1983 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1983 n. 112)
Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con
legge   costituzionale   26   febbraio   1948,   n.  3  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Le entrate della regione sono costituite:
    a)  dai  sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle
persone  fisiche  e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel
territorio della regione;
    b)  dai  nove  decimi  del  gettito  delle  imposte sul bollo, di
registro,  ipotecarie,  sul  consumo  dell'energia  elettrica e delle
tasse  sulle  concessioni  governative  percette nel territorio della
regione;
    c)  dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni
riscosse nel territorio della regione;
    d)  dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui
all'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali
che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti
a  soggetti  che  prestano  la loro opera nella sede centrale e negli
stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonche' di
quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede
centrale  fuori  dal  detto territorio sugli emolumenti corrisposti a
soggetti  che  prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti
ubicati  nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte
operate  da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella
regione  sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro
opera  in  stabilimenti  ed  impianti  situati  fuori  dal territorio
regionale spettano per intero allo Stato;
    e)  dai  nove  decimi  dell'imposta  di  fabbricazione su tutti i
prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
    f)  dai  nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di
consumo  relativa  ai  prodotti  dei  monopoli dei tabacchi consumati
nella regione;
    g)  da  una  quota  dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel
territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione,
al  netto  dei  rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun
anno  finanziario  d'intesa  fra  lo Stato e la regione, in relazione
alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;
    h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
    i)  da  imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che
la  regione  ha  facolta'  di  istituire  con  legge in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato;
    l)  dai  redditi  derivanti  dal proprio patrimonio e dal proprio
demanio;
    m)  da  contributi straordinari dello Stato per particolari piani
di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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