Legge Ordinaria n. 123 del 21/04/1983 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1983 n. 112)
Disposizioni in materia di cittadinanza.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista  la
cittadinanza  italiana  quando  risieda  da  almeno  sei   mesi   nel
territorio della Repubblica ovvero  dopo  tre  anni  dalla  data  del
matrimonio,  se  non  vi  e'  stato  scioglimento,   annullamento   o
cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale. 
 

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