Legge Ordinaria n. 127 del 21/04/1983 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1983 n. 113)
Salvaguardia della competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai  sensi  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972,
n.  670,  e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle
province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  la  delega  prevista
all'articolo 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto
all'articolo  12,  quarto  comma,  e  l'attribuzione  della  potesta'
prevista all'articolo 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n.
308.
  Le  quote  dello  stanziamento  complessivo di cui allo articolo 27
della  legge  29  maggio  1982,  n.  308, sono devolute alle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  a  norma dell'articolo 78 dello
statuto   speciale   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 agosto 1972, n. 670.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 aprile 1983

                               PERTINI

                                                 FANFANI - PANDOLFI -
                                                                GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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