Legge Ordinaria n. 132 del 30/04/1983 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1983 n. 117)
Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   disposizioni   del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, e le successive
modificazioni   ed  integrazioni  e  le  altre  leggi  riguardanti  i
territori  meridionali,  contenenti  la  indicazione  del  termine 31
dicembre  1980,  prorogato, da ultimo, con legge 23 dicembre 1982, n.
941,  fino  al 28 febbraio 1983, sono ulteriormente prorogate fino al
30 novembre 1983.
  Ai  fini  della disposizione di cui al comma precedente e' disposta
l'assegnazione  complessiva  di  lire  4.300  miliardi - ivi compreso
l'importo  di  lire 1.000 miliardi, gia' stanziato nel bilancio dello
Stato  per  l'anno  1983  ai  sensi dell'articolo 2, terzo comma, del
decreto-legge  30  giugno  1982,  n.  389,  convertito  in legge, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546 - comprensiva della
quota  riservata  alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, e destinata, per lire 400 miliardi, ai maggiori
oneri per la realizzazione dei programmi gia' approvati.
  Della  suddetta  assegnazione  complessiva  di lire 4.300 miliardi,
lire  1.800  miliardi sono autorizzati in conto dei fondi che saranno
assegnati   all'intervento,  straordinario  nel  Mezzogiorno  per  il
periodo  1984-85  e  saranno  iscritti  nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
  A  valere su tale importo la Cassa per il Mezzogiorno destinera' un
miliardo    di    lire    quale    contributo   finanziario   annuale
all'Associazione  per  lo  sviluppo  dell'industria  nel  Mezzogiorno
(SVIMEZ),  previsto  dall'articolo  170 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  All'onere  di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione della
presente  legge  nell'anno  1983  si provvede mediante corrispondente
riduzione  dello  stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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