Legge Ordinaria n. 14 del 25/01/1983 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1983 n. 27)
Proroga, con modificazioni, della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  di  efficacia  della  legge  21 dicembre 1977, n. 967,
concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili
negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge
30 marzo 1981, n. 119, e' prorogato fino al 30 giugno 1984.
  Le  disposizioni della legge di cui al comma precedente, modificata
con  l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono estese, in
quanto   applicabili,  agli  atti  ed  ai  contratti  riguardanti  la
predisposizione  di servizi e di strutture strettamente necessari per
il  funzionamento  degli  istituti e delle sezioni, in conseguenza di
lavori  eseguiti  ai  sensi  dell'articolo  1 della legge 21 dicembre
1977, n. 967.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1983

                               PERTINI

                                                   FANFANI - DARIDA -
                                                    NICOLAZZI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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