Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 156 del 02/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1983 n. 124)
Provvidenze in favore della popolazione dI Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
Provvidenze in favore della popolazione dI Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, Palombella e Borghetto della citta' di Ancona, e' assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-1985. La quota relativa al 1983 resta determinata in lire 93 miliardi. Per la concessione di contributi pluriennali e' altresi' assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002. Con le somme anzidette la regione provvede, anche a mezzo di delega al comune di Ancona, ai seguenti interventi: a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili residenziali distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5; b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili utilizzati per attivita' produttive o per servizi pubblici o sociali, distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6; c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle aree eventualmente necessarie per il reinsediamento della popolazione proveniente dalle zone da abbandonare; d) realizzazione delle opere necessarie al completamento dell'asse viario nord-sud in attuazione del piano di ricostruzione della citta' di Ancona, da affidarsi anche in concessione; e) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della zona colpita dall'evento franoso ed eventuale acquisizione delle aree dissestate; f) realizzazione delle nuove condutture ed impianti per l'approvvigionamento dell'acqua e del metano alla citta'; g) determinazione, con provvedimento del presidente della regione Marche, su proposta del comune di Ancona, dei perimetri delle aree che dovranno essere espropriate per realizzare tutte le opere necessarie per i nuovi insediamenti; h) adozione di ogni opportuna misura, ivi comprese la demolizione e la rimozione delle, opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione della zona interessata dalla frana; i) ricostruzione degli immobili danneggiati utilizzati dall'Ente regionale per il diritto allo studio di Ancona.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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