Legge Ordinaria n. 169 del 04/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1983 n. 127)
Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I proventi conseguiti dalle societa', con esclusione delle societa'
semplici,  nonche'  dagli  enti indicati dall'articolo 2, lettera b),
del  decreto  del  presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
598,  a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico,
di  azioni emesse da societa' che richiedano la quotazione in borsa o
l'ammissione  alle  negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi
dalla  data  di  chiusura  dell'offerta  pubblica  di  acquisto,  non
concorrono  a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul
reddito  per  l'eccedenza  rispetto  al  costo iscritto in bilancio a
condizione  che  tale  eccedenza  sia accantonata ovvero ne sia stato
deliberato  l'accantonamento  in  sede  di  approvazione del bilancio
relativo  al  periodo  di  imposta nel quale e' avvenuta la cessione.
L'accantonamento   deve   essere  effettuato  in  un  apposito  fondo
denominato   con   riferimento  alla  presente  legge  e  l'eccedenza
conseguita  deve  essere destinata esclusivamente ad investimenti, da
effettuare  entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del
realizzo, in beni strumentali ammortizzabili.
  L'offerta  deve  essere  effettuata  con  l'osservanza  delle forme
previste  dall'articolo  18  del  decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216.
  Le  cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo
ai  fini  dell'articolo  34  della  legge  2  dicembre  1975, n. 576;
tuttavia  i  fondi  istituiti  a  fronte  delle azioni cedute restano
tassabili se distribuiti ai soci.
  Se la quotazione non e' accordata, ovvero se essa e' revocata entro
cinque  anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge o,
se  successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare
accantonato  del  fondo  concorre a formare il reddito imponibile del
periodo  di  imposta  in cui i predetti eventi si sono verificati. La
stessa  disposizione  si  applica  se  le azioni vengono riacquistate
dalla  stessa  societa'  cedente  o  acquistate  da  societa' da essa
controllate  o  che la controllano. In caso di distribuzione ai soci,
la  parte  dell'ammontare  distribuito  concorre a formare il reddito
imponibile   del   periodo   di   imposta   in  cui  e'  avvenuta  la
distribuzione.
  In  caso  di  diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o
acquisto  delle azioni cedute da parte della societa' cedente e dalle
controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per
il periodo di imposta nel quale e' avvenuta la cessione.
 

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