Legge Ordinaria n. 170 del 04/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1983 n. 127)
Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Essenze agrumarie

  Per  "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti,
senza  riscaldamento,  dalla  scorza  fresca  del frutto, con o senza
separazione previa della polpa e della scorza.
  L'essenza   agrumaria  deve  recare  sulle  confezioni  oppure  sui
documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del
frutto da cui deriva.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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