Legge Ordinaria n. 179 del 02/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 14 maggio 1983 n. 131)
Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo  7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e' aggiunto, in
fine, il comma seguente:
  "Gli  impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che
abbiano  conseguito  la  qualifica  di  conservatore  capo aggiunto o
qualifica  equiparata,  possono,  dopo  la  cessazione  dal servizio,
esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni".
  Dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge  le funzioni di
coadiutore  di cui al precedente comma possono essere esercitate fino
e  non  oltre  un quinquennio dalla data della prima assunzione delle
funzioni stesse.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 maggio 1983

                               PERTINI

                                                     FANFANI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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