Legge Ordinaria n. 181 del 02/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1983 n. 132)
Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  dei  cittadini  italiani  e  dei  loro  superstiti, sono
considerate   efficaci   a   tutti  gli  effetti,  nell'assicurazione
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita
dall'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale,  le  posizioni
assicurative   trasferite  all'Istituto  nazionale  di  assicurazione
sociale   libico   (INAS)  ai  sensi  dell'articolo  12  dell'accordo
italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957,
n. 843.
  Parimenti sono considerate efficaci nella predetta assicurazione le
posizioni   assicurative   per   qualsiasi   motivo   non  trasferite
all'Istituto  nazionale  di  assicurazione  sociale  libico  in  base
all'articolo 12 dell'accordo, di cui al comma precedente.
  Agli  effetti  del  precedente  primo comma, e' dovuto all'Istituto
nazionale   della   previdenza   sociale,   da   parte  dello  Stato,
l'ammontare,  ridotto  del  50  per  cento, delle riserve matematiche
delle  pensioni  o  quote  di  pensioni corrispondenti alle posizioni
assicurative  da  costituire,  determinate  ai sensi dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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