Legge Ordinaria n. 182 del 10/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1983 n. 133)
Interventi straordinari nel settore dello spettacolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  delle  leggi di riordinamento
organico  delle attivita' musicali, di prosa e cinematografiche, sono
disposti i seguenti provvedimenti straordinari.
  Lo  stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a),
della  legge  14  agosto  1967, n. 800, in favore degli enti autonomi
lirici  e  delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con
l'articolo  3  della  legge  10 maggio 1970, n. 291, e' ulteriormente
aumentato,  con  esclusione dello stanziamento di cui all'articolo 1,
terzo  comma,  della  legge  6  marzo  1980,  n. 54, istituito per la
preparazione  di  tournees  all'estero,  di  lire 170.000 milioni per
l'anno  finanziario  1983  e  di  lire  184  mila  milioni per l'anno
finanziario 1984.
  In  aggiunta  agli  stanziamenti  di  cui  al  comma precedente, e'
disposto  un  contributo  straordinario  di lire 8.500 milioni per il
1983  e  di  lire  8.900  milioni  per  gli  esercizi  successivi, da
assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per
lire  2.500  milioni  per il 1983 e lire 2.500 milioni per il 1984, a
favore del Teatro alla Scala e, per il rimanente importo, a favore di
attivita'  musicali all'estero, nonche' a favore degli enti lirici ed
istituzioni   concertistiche   assimilate,   per   le   esigenze   di
programmazione   connesse   alla   effettuazione   di  manifestazioni
straordinarie  in  Italia  con particolare riguardo per quelle, anche
ordinarie,   all'aperto  che  costituiscano  occasione  di  rilevante
movimento turistico.
  Lo  stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea,
della  legge  9  giugno  1973,  n.  308,  destinato al sostegno delle
attivita'  musicali  indicate  nel  titolo  III della legge 14 agosto
1967,  n. 800, con esclusione dell'attivita' all'estero, e' aumentato
di  lire  27.500  milioni per il 1983 e di lire 29.608 milioni per il
1984.
  Lo  stanziamento  di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977,
n.  141,  con  esclusione  dell'attivita' all'estero, e' aumentato di
lire 25.858 milioni per il 1983 e di lire 27.000 milioni per il 1984.
  All'istituto   nazionale   del  dramma  antico,  riconosciuto  ente
pubblico  nazionale  ai  sensi  della  legge 20 marzo 1975, n. 70, e'
concesso  sullo  stanziamento  di  cui  all'articolo 1 della legge 13
aprile  1977,  n.  141,  un contributo annuo non inferiore a lire 400
milioni, per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
  Il  contributo  annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI),
disposto  con legge 17 febbraio 1982, n. 43, e' aumentato di lire 650
milioni.
  Il  fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto
1971,  n.  819,  integrato  con  le  leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23
luglio  1980,  n.  376,  e  17 febbraio 1982, n. 43, e' ulteriormente
integrato della somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1983 e, per le
finalita'  indicate  dall'articolo  2,  secondo comma, della legge 14
agosto 1971, n. 819, di ulteriori lire 2.000 milioni per l'anno 1984,
mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.
  Il  fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre
1965,  n.  1213,  integrato  con  le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23
luglio  1980,  n.  379,  e  17 febbraio 1982, n. 43, e' ulteriormente
integrato  della  somma  di  lire 2.000 milioni per il 1983 e di lire
1.000  milioni  per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da
parte dello Stato.
  Il  fondo  di  sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio
1980,  n.  378,  integrato  con  la legge 17 febbraio 1982, n. 43, e'
ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per il 1983
e  di  lire  2.500 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari
importo da parte dello Stato.
  Il  fondo  speciale  di  cui all'articolo 45 della legge 4 novembre
1965,   n.  1213,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'
aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 3.140
milioni, di cui:
    lire  500  milioni  per  le  finalita'  previste dal primo comma,
lettera g), n. 2;
    lire  300  milioni  in  aumento allo stanziamento di cui al primo
comma, lettera m);
    lire  1.240  milioni  in  aumento  al  contributo annuale fissato
dall'articolo  1,  undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n.
43,  per  le  finalita' di cui al primo comma, lettera i), del citato
articolo 45;
    lire  100  milioni,  in  aumento  al  contributo  annuale fissato
dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 luglio 1980, n. 374, per
le finalita' di cui al primo comma, lettera o), dello stesso articolo
45.
  All'articolo 45, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  "b)  per  la  concessione  di  sovvenzioni a favore di iniziative e
manifestazioni  in  Italia promosse od organizzate da enti pubblici e
privati,  senza  scopo  di  lucro, istituti universitari, comitati ed
associazioni  culturali  e di categoria ed inerenti allo sviluppo del
cinema  sul  piano  artistico,  culturale  e  tecnico, nonche' per la
concessione  di  sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari
previsti  dalle  leggi  vigenti,  ad  enti  pubblici nazionali per la
conservazione  del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione
e  realizzazione  di  mostre  d'arte  cinematografica  di particolare
rilevanza internazionale".
  Lo stanziamento di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge 4
novembre  1965,  n.  1213,  e'  aumentato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1983, di lire 202 milioni.
  Un   contributo   straordinario   annuo   di  lire  2.000  milioni,
limitatamene agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992, e' concesso a
favore   del   Centro   sperimentale   di   cinematografia,   per  il
potenziamento  delle  strutture  immobiliari  e  tecniche dell'Ente e
della  Cineteca nazionale. Almeno il 50 per cento del contributo deve
essere  destinato  alla  ristampa  di  vecchi film, in dotazione alla
Cineteca  nazionale  o  acquisiti  da privati, mediante trasferimento
delle copie su supporto ininfiammabile.
  All'Istituto   Luce   e'   concesso,   a  decorrere  dall'esercizio
finanziario 1983, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per:
    a)  la  produzione e la diffusione in Italia e all'estero di film
di particolari qualita' artistiche e culturali;
    b)  la  produzione  e  la diffusione, anche in collaborazione con
altri  enti  pubblici,  di  film  documentari  a carattere didattico,
scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.
  Il  contributo  di  cui  al  precedente  comma  verra'  annualmente
assegnato  ed  erogato  sulla  base  di  un programma preventivamente
approvato  dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Almeno il 50
per  cento dello stanziamento deve essere destinato alle finalita' di
cui alla lettera b). Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, il
50  per  cento  dello  stanziamento, ferma restando la riserva per le
finalita'  di  cui  alla  lettera  b),  puo' essere utilizzato per il
ripiano  di situazioni debitorie al 31 dicembre 1981, connesse con il
risanamento dell'archivio cinematografico e fotografico.
  Le sovvenzioni, i contributi e i premi di cui agli articoli 44 e 45
della  legge  4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed
integrazioni, hanno carattere forfettario.
  All'articolo  44,  quinto  comma,  della  legge 4 novembre 1965, n.
1213, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale contributo
viene  concesso  per  la  organizzazione  dei servizi comuni e per le
iniziative  di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna
associazione,   sulla   base  dei  progetti  presentati,  nonche'  in
relazione all'attivita' svolta nell'anno precedente ed in rapporto al
numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti".
  All'articolo  44  della  legge  4  novembre 1965, n. 1213, il sesto
comma e' sostituito dal seguente:
  "Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  le  associazioni nazionali
riconosciute   ai  sensi  del  primo  comma,  devono  trasmettere  al
Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo l'elenco dei circoli di
cultura   cinematografica  ad  esse  aderenti,  accompagnato  da  una
relazione  sull'attivita'  svolta nell'anno precedente e dal bilancio
consuntivo,  oltre  che  da  un  programma  di  attivita'  e relativo
bilancio di previsione per l'anno seguente".
  Per l'anno 1983 il termine di cui al comma precedente e' fissato in
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  All'articolo  2  della legge 23 luglio 1980, n. 379, dopo le parole
"conseguiti dal film" sono aggiunte: "nel mercato cinematografico".
 

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