Legge Ordinaria n. 186 del 10/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1983 n. 134)
Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  nuova  legge  sul
reclutamento,  lo  stato  e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze
armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre
1984:
    i  colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica  e  della  Guardia  di  finanza  che alla data del 1
novembre  1980  si  siano  trovati  nella  posizione di richiamati in
servizio  in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52,
possono  permanere  in servizio se provvisti di incarico e sempre che
non  siano  raggiunti  prima della suddetta data del 31 dicembre 1984
dal limite di eta' relativo al proprio grado;
    i  colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica   e  della  Guardia  di  finanza  che  risultano  in
soprannumero  ai  contingenti  massimi previsti dall'articolo 3 della
legge  10  dicembre  1973,  n.  804, possono permanere in servizio se
provvisti  di  incarico  e sempre che non siano raggiunti prima della
suddetta  data  del  31  dicembre  1984  dal  limite di eta' per essi
stabilito.
  Le  disposizioni  del  presente articolo hanno applicazione a tutti
gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 1983.
 

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