Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 186 del 10/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1983 n. 134)
Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984: i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1 novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' relativo al proprio grado; i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' per essi stabilito. Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 1983.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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