Legge Ordinaria n. 192 del 13/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1983 n. 134)
Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga a quanto disposto dall'articolo 275 del codice postale e
delle  telecomunicazioni,  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   29   marzo  1973,  n.  156,  e  dall'articolo  11  della
convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni  e  la  SIP,  approvata  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di
concessione  da  pagarsi  allo  Stato  per l'anno 1982 dalla societa'
concessionaria  del  servizio  telefonico  nazionale e' fissato nella
misura dello 0,50 per cento.
  La  concessione della riduzione di cui al comma precedente rispetto
al  canone  ordinario  del 4,50 per cento si applica con delibera del
CIPE, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
previa presentazione di un programma di investimenti aggiuntivi della
societa' concessionaria del servizio telefonico nazionale che preveda
impegni finanziari nell'arco del biennio 1983-84 per un ammontare non
inferiore  alla  differenza  tra  quanto dovuto allo Stato in base al
canone   di  concessione  ordinario  e  quanto  dovuto  a  norma  del
precedente comma.
  Entro   novanta   giorni   dalla   presentazione,   le  commissioni
parlamentari  competenti  per materia esprimono il proprio parere sul
programma di investimenti di cui al precedente comma.
  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il  Governo  deve  presentare al Parlamento una proposta di riassetto
dell'intero    sistema    nazionale    della    telefonia   e   delle
telecomunicazioni  sulla  base  del  criterio  dell'unificazione  del
servizio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)