Legge Ordinaria n. 230 del 23/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1983 n. 146)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  6  aprile  1983,  n.  103,
recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti,  con
le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1: 
    al secondo comma, la parola: "1985" e' sostituita dalla seguente:
"1986"; 
    al quarto comma, sono soppresse le parole: "riferita a quello  in
servizio alla data del 1 gennaio 1983 e commisurata  all'entita'  dei
pensionamenti anticipati", e le parole: "degli enti e  delle  aziende
portuali" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti portuali, delle
aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali"; 
    al quinto comma,  le  parole:  "e  alle"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nonche' alle"; 
    al sesto comma, la parola: "1985" e' sostituita  dalla  seguente:
"1986"; 
    dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente: 
    "(6.1) Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano
anche ai dipendenti delle aziende industriali magazzini generali  che
esercitano un servizio di pubblico interesse  direttamente  collegato
al traffico portuale. Gli oneri contributivi e contrattuali derivanti
dall'applicazione  del  presente   decreto   per   il   pensionamento
anticipato dei dipendenti  medesimi  sono  a  carico  delle  predette
aziende.". 
  All'articolo 2: 
    al primo comma, dopo le parole: "maggiore eta'", sono aggiunte le
seguenti: "e della maggiore anzianita' contributiva"; 
    al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti  parole:  "In
ogni caso il pensionamento anticipato obbligatorio non si applica  ai
lavoratori di eta' inferiore ai 55 anni con  anzianita'  contributiva
inferiore ai 30 anni, qualunque sia l'ente o la  forma  previdenziale
di appartenenza"; 
    al terzo comma, le parole: "del sessantesimo anno di  eta'"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "del  limite  di  eta'  valido  per  la
cessazione dal servizio"; 
    al sesto comma, le parole: "1983-86" sono sostituite dalle altre:
"1983-87", e le  parole:  "in  ragione  di  lire  15.000  milioni  in
ciascuno degli anni dal 1983 al 1986" sono sostituite dalle seguenti: 
"in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1983,  di  lire  12.000
milioni per l'anno 1984 e di lire 11.000 milioni per  ciascuno  degli
anni dal 1985 al 1987". 
  All'articolo 3: 
    al secondo  comma,  le  parole:  "dagli  ordinamenti  degli  enti
portuali" sono sostituite dalle seguenti  "dagli  ordinamenti  per  i
dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici  e
dalla  contrattazione  collettiva  vigente  per  i  dipendenti  delle
compagnie e dei gruppi portuali"; 
    al sesto comma, le parole: "di lire 10.500 milioni  per  ciascuno
degli anni 1984, 1985 e 1986" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di
lire 10.500 milioni per l'anno 1984  e  di  lire  7.000  milioni  per
ciascuno degli anni dal 1985 al 1987"; 
    il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
    "(7) Nei porti di cui al primo comma dell'articolo 1  e'  vietata
l'assunzione alle dipendenze degli enti portuali, delle  aziende  dei
mezzi meccanici,  delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali,  ovvero
l'iscrizione nei registri delle compagnie e dei  gruppi  portuali  di
nuovo personale  fino  alla  completa  attuazione  dei  programmi  di
pensionamento anticipato dei lavoratori, fatta eccezione  per  quanto
previsto ai successivi ottavo e quindicesimo comma e  per  necessita'
derivanti da riorganizzazione delle attivita' portuali che comportino
la mobilita' definitiva dei lavoratori  degli  enti,  delle  aziende,
delle compagnie e dei gruppi nell'ambito dello stesso porto o  fra  i
porti della stessa provincia o di province finitime."; 
    all'ottavo comma, sono aggiunte in fine le seguenti  parole:  "Il
Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali
a   carattere   nazionale   maggiormente   rappresentative    e    le
rappresentanze degli utenti portuali, degli  enti  portuali  e  delle
aziende dei mezzi meccanici, puo' modificare, con proprio decreto, la
dotazione organica  degli  enti,  delle  aziende  e  delle  compagnie
portuali, determinata  ai  sensi  del  quarto  comma  del  precedente
articolo 1, in  relazione  alle  esigenze  funzionali  del  porto  ed
all'entita' del traffico"; 
    al  decimo  comma,  la  parola:  "debbono"  e'  sostituita  dalla
seguente: "possono"; 
    al dodicesimo comma, le parole: "entro il 1  gennaio  1983"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro la data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto"; 
    dopo il dodicesimo comma, e' aggiunto il seguente: 
    "(12. 1) Il  penultimo  comma  dell'articolo  2  della  legge  17
febbraio 1981, n. 26, e' sostituito dal seguente: 
    "Il servizio di cassa e' affidato agli istituti di credito di cui
all'articolo 5 del regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  e
successive modificazioni, in base  ad  apposita  convenzione  con  il
fondo gestione""; 
    il quattordicesimo comma e' sostituito dal seguente: 
    "(14) Per  i  regolamenti  e  le  tariffe  relativi  a  tutte  le
prestazioni  rese   nei   porti,   che   devono   essere   sottoposti
all'approvazione del Ministro della marina  mercantile,  quest'ultima
deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative
comunicazioni. Trascorso tale termine i regolamenti e le  tariffe  si
intendono approvati"; 
    il sedicesimo comma e' sostituito dai seguenti: 
    "(16) L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1954, n. 587, e' soppresso. 
    (16.1) Il rapporto di impiego ed  il  trattamento  economico  del
direttore generale del Consorzio autonomo del porto  di  Genova  sono
disciplinati  con   deliberazione   dell'assemblea   del   Consorzio,
sottoposta ad approvazione del Ministro della marina mercantile"; 
    dopo il sedicesimo comma, sono aggiunti i seguenti: 
    "(16.2) Al secondo comma dell'articolo 15  del  decreto-legge  11
gennaio 1974, n. 1, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  11
marzo 1974, n. 46, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "Il
Ministro della marina mercantile puo' nominare, con proprio  decreto,
in casi particolari, il direttore generale tra  persone  in  possesso
dei suddetti requisiti". 
    (16.3) Gli  enti  portuali,  allo  scopo  di  affermare  la  loro
funzione di soggetti della programmazione portuale e di stabilire uno
stretto rapporto con altri segmenti del trasporto terrestre, coerenti
con lo sviluppo della portualita', possono partecipare  e  promuovere
la costituzione di societa' e/o  consorzi,  le  cui  finalita'  siano
strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli enti. 
    (16.4) Nei porti nei quali e'  stata  realizzata  dai  lavoratori
delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una  media  di
impiego mensile superiore a 14 giornate lavorative i dipendenti degli
enti portuali e delle aziende dei mezzi  meccanici  in  possesso  dei
requisiti previsti  dall'articolo  1,  sesto  comma,  possono  essere
collocati in quiescenza anticipatamente al  raggiungimento  dell'eta'
prescritta dalle vigenti disposizioni, secondo  programmi  concordati
fra tali enti e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  e  degli
utenti operanti nei porti stessi. Gli oneri finanziari derivanti  dai
collocamenti in quiescenza di  cui  al  precedente  comma  restano  a
carico degli enti  portuali  e  delle  aziende  dei  mezzi  meccanici
operanti nei rispettivi porti". 
  All'articolo 4: 
    il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
    "(6) Alla copertura dell'onere  derivante  dall'applicazione  del
presente  decreto,  valutato  in  lire  88.000  milioni  per   l'anno
finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato  di  previsione
del Ministero del tesoro per il medesimo anno  finanziario,  all'uopo
parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi  nel
settore portuale"". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 maggio 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                 FANFANI - DI GIESI - 
                                                     SCOTTI - GORIA - 
                                                              BODRATO 
 
 
AVVERTENZA. - Il testo del  decreto-legge  6  aprile  1983,  n.  103,
coordinato con quello della  presente  legge  di  conversione,  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1983. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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