Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 26 del 25/01/1983 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1983 n. 40)
Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalita' di arrivo e partenza delle navi.
Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalita' di arrivo e partenza delle navi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli 179, 180 e 181 del codice della navigazione, nel testo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 744, sono sostituiti dai seguenti: Art. 179 - (Nota di informazioni all'autorita' marittima). - All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorita' consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e la qualita' del carico, nonche' l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalita' dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro della marina mercantile. Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorita' marittima o consolare. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovra' provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sara' resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovra' darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo. Il Ministro della marina mercantile puo', con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari. Art. 180. - (Verifiche ed ispezioni). - Il comandante del porto o l'autorita' consolare puo' ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. Le predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite. Art. 181. - (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto - con l'indicazione dell'ora e della data - sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonche' su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge".
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