Legge Ordinaria n. 27 del 12/02/1983 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1983 n. 43)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonche' di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 15 dicembre 1982, n.  916,  concernente  ulteriore
differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10  luglio  1982,
n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982,  n.
516, nonche' di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il  versamento
dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi  e  relativa   addizionale
straordinaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1: 
    al  secondo  comma,  le  parole  "citato  decreto  n.  429"  sono
sostituite dalle seguenti: "decreto-legge 10  luglio  1982,  n.  429,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516", ed
e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Sull'importo  delle
imposte   dovute   relativamente   alle   dichiarazioni   integrative
presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro
il termine di presentazione delle dichiarazioni  integrative  sia  se
corrisposto alle  scadenze  rateali  sopra  previste,  e'  dovuto  un
interesse, in ragione del 23 per cento annuo, calcolato rispetto alle
corrispondenti scadenze di pagamento previste dallo  stesso  articolo
20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.  429,  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale"; 
    al terzo comma, le  parole  "del  citato  decreto  n.  429"  sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982,  n.  516,",
ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Sull'importo  delle
somme dovute relativamente alle dichiarazioni integrative  presentate
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro il
termine di  presentazione  delle  dichiarazioni  integrative  sia  se
corrisposto  alle  scadenze  rateali  sopra  previste,   si   applica
l'interesse nella misura del 23 per cento annuo e  con  le  modalita'
previste dalle disposizioni  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma
precedente, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze  previste
dal medesimo terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429"; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Ai soli effetti delle disposizioni di cui agli articoli  24  e  31
del decreto-legge 10 luglio 1982, n.  429,  si  considerano  pendenti
anche le controversie di cui al  primo  comma  dell'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  636,  se
alla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, non e' stata notificata ordinanza di estinzione  ovvero
se avverso tale ordinanza pende ricorso Per ogni  altro  effetto,  si
applicano  le  disposizioni  anteriori  all'entrata  in  vigore   del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. Non si fa  luogo  al  rimborso,
relativamente alle suddette controversie, delle somme pagate a titolo
di  imposta,  sovrimposta,  addizionale,  maggiorazione  di  imposta,
interesse, soprattassa, pena  pecuniaria  e  di  altra  sanzione  non
penale, anteriormente alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  Il termine per i pagamenti previsti dal primo  comma  dell'articolo
23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e' fissato al  15  marzo
1983". 
  Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 2-bis. - Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sono  apportate
le seguenti modificazioni. 
  All'articolo 14, secondo comma, il secondo  periodo  e'  sostituito
dai seguenti: "Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative  sono
presentate dalla societa' risultante dalla fusione o  incorporazione,
ferma restando l'autonomia delle singole societa' fuse o  incorporate
ai  fini  delle  norme  contenute  nel  presente  capo.   Le   stesse
disposizioni  si  applicano  nei  casi  di  trasformazione   di   cui
all'articolo 73, ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  597,  e  all'articolo  15,  ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598; negli altri casi di  trasformazione  deve  essere  presentata
un'unica dichiarazione  integrativa  e,  per  i  periodi  di  imposta
anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono  essere  adottate
modalita'  di  integrazione  tra  loro  compatibili.  Gli  eredi  dei
contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983
possono presentare la dichiarazione integrativa,  relativamente  alle
imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983". 
  All'articolo 15: 
    nel primo comma, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
"La dichiarazione  integrativa  degli  eredi  del  contribuente  deve
essere presentata al centro di servizio nella cui  circoscrizione,  a
norma dello stesso decreto, e' ricompreso  il  comune  nel  quale  il
contribuente aveva l'ultimo domicilio fiscale" e nel secondo  periodo
le parole "domicilio fiscale  del  soggetto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "domicilio fiscale del soggetto dichiarante"; 
    nel secondo comma, terzo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole "ne' per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse  o
maggiori di quelle originariamente dichiarate"; 
    nel sesto comma, le parole "nel  primo  comma  dell'articolo  16"
sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 16" ed e' aggiunto  il
seguente periodo: "Le quantita' ed  i  valori  cosi'  evidenziati  si
considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui  redditi  relative
ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli  definibili
ai sensi del presente decreto per i quali non sia stata presentata la
dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento  o
rettifica d'ufficio"; 
    nell'ultimo comma, sono aggiunte, infine, le parole "e del  terzo
comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600"; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del sesto
comma e dell'articolo 16, i soggetti ivi indicati  possono  procedere
ad ogni  effetto  alla  regolarizzazione  delle  scritture  contabili
apportando le  conseguenti  variazioni  nel  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 1982 ovvero in quello del periodo d'imposta in corso a  tale
data. 
  I  soggetti  indicati  nel  sesto  comma   che   hanno   presentato
dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica,  possono
procedere  alla  regolarizzazione  delle  scritture   contabili   nel
bilancio chiuso al 31 dicembre  1982  o  in  quello  del  periodo  di
imposta in corso a tale data eliminando le attivita' o le  passivita'
fittizie, inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli
effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di
componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del  reddito
d'impresa  ne'  la  deducibilita'  di   quote   di   ammortamento   o
accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi. 
  Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di  cui  agli
articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma  si  applicano
altresi' per l'iscrizione in  bilancio  di  attivita'  in  precedenza
omesse, ma in tal caso il valore iscritto  concorre  alla  formazione
del reddito d'impresa nella misura del venti per  cento.  Il  residuo
valore deve essere accantonato in  apposito  fondo  e  concorre  alla
formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il
fondo sia comunque utilizzato. 
  Per  le  imprese  minori  le  variazioni   sono   consentite   solo
relativamente alle quantita' o  ai  valori  delle  rimanenze  di  cui
all'articolo 62  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  597.  I  relativi  importi   sono   fiscalmente
riconosciuti nei limiti dei valori  normali,  diminuiti  del  30  per
cento ove trattisi di merci o prodotti destinati alla vendita, al  1°
gennaio 1982 e concorrono, per un quinto  del  loro  ammontare,  alla
formazione del reddito d'impresa nel  periodo  d'imposta  in  cui  le
variazioni  sono  apportate.  Il  residuo   importo   concorre   alla
formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta
successivi. Qualora la attivita' di impresa cessi  prima  del  quinto
periodo di imposta l'importo residuo  concorre  alla  formazione  del
reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantita'
o valori devono risultare in  apposito  prospetto  da  allegare  alla
dichiarazione dei  redditi  del  periodo  di  imposta  nel  quale  le
variazioni sono state effettuate". 
  All'articolo 16: 
    nel primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: 
    "Se nella dichiarazione originaria, ancorche'  tardiva  oltre  il
mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una
o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva, la  controversia  si
estingue  se  la  dichiarazione  integrativa  reca   imponibili   non
inferiori  al  60  per  cento  di   quello   accertato   dall'ufficio
relativamente alle medesime imposte.  Se  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle  persone  giuridiche  i  soggetti,  nei  cui  confronti
rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598,   nella
dichiarazione originaria hanno esposto una perdita,  la  controversia
si estingue  se  nella  dichiarazione  integrativa  e'  indicata  una
variazione della perdita dichiarata per un importo  pari  al  60  per
cento  dell'ammontare  complessivo  della  riduzione  della   perdita
accertata e dell'eventuale imponibile accertato"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Le rettifiche al  reddito  d'impresa,  oggetto  di  contestazione,
idonee ad esplicare effetti  sui  periodi  d'imposta  successivi,  si
considerano riconosciute ai fini delle imposte  sul  reddito  per  la
quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai
sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente
indicate  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data". 
  All'articolo 17, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Le  disposizioni  di  cui  al  sesto,  settimo  e   ottavo   comma
dell'articolo  15   si   applicano   nell'ambito   delle   rettifiche
analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito di impresa". 
  All'articolo 19: 
    al terzo comma, le parole "e  per  le  persone  giuridiche"  sono
sostituite dalle seguenti: "e per i soggetti all'imposta sul  reddito
delle persone giuridiche"; 
    nel  sesto  comma,  le  parole  "da  persone   giuridiche"   sono
sostituite dalle seguenti:  "dai  soggetti  all'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche"; 
    dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente: 
    "Le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  e
successive modificazioni, sono ammesse ad avvalersi della definizione
automatica  a  condizione   che   l'imposta   lorda   originariamente
dichiarata sia aumentata del 25 per cento.  Nel  caso  in  cui  dalla
dichiarazione originaria non emerga alcuna imposta lorda, il  periodo
di  imposta  e'  definito  automaticamente  se  nella   dichiarazione
integrativa e' riconosciuta una maggiore imposta di  lire  500  mila.
Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i  quali  e'
stata omessa la presentazione della  dichiarazione  dei  redditi,  la
dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a  versare  l'importo
di lire un milione". 
  All'articolo 20: 
    nel  primo  comma,  le  parole  "agli  articoli  16  e  17"  sono
sostituite dalle seguenti: "agli articoli 16 e 17 nonche'  di  quelle
relative ai redditi soggetti a tassazione separata"; 
  nel secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: 
  "Gli eredi del contribuente devono effettuare  i  versamenti  delle
imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 15 settembre
1983 e, per la differenza, in due rate uguali,  rispettivamente,  nei
mesi di novembre 1983 e febbraio  1984;  ovvero  in  unica  soluzione
entro il  15  settembre  1983  con  la  riduzione  del  5  per  cento
dell'importo delle imposte dovute"; 
  nel terzo comma, le  parole  "calcolato  con  decorrenza  dall'anno
1982" sono sostituite dalle seguenti: 
  "calcolato con decorrenza dall'anno 1983"; 
  nel sesto comma, le parole "L'imposta locale sui redditi, dovuta  a
seguito delle dichiarazioni integrative di cui  al  presente  titolo,
non e' deducibile" sono sostituite dalle seguenti: "L'imposta  locale
sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a  seguito  delle
dichiarazioni  integrative  di  cui  al  presente  titolo,  non  sono
deducibili". 
  Dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 20-bis. - La liquidazione di cui al  precedente  articolo  e'
eseguita,  per  tutte  le  annualita'  di   imposta   incluse   nella
dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di
servizio cui detta dichiarazione e' stata  presentata  ai  sensi  del
primo comma dello articolo 15, avvalendosi di procedure automatizzate
sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo
del Ministero delle finanze e  di  quelli  certificati  dagli  uffici
presso  i  quali  sono  state  o  dovevano   essere   presentate   le
dichiarazioni  annuali  per  i  periodi  di  imposta  inclusi   nelle
dichiarazioni integrative. 
  I centri di servizio procedono  alla  iscrizione  a  ruolo  o  alla
esecuzione  dei   rimborsi   emergenti   dalla   liquidazione   delle
dichiarazioni integrative  a  norma  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli
uffici distrettuali delle imposte procedono a norma del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale  di  ciascun
centro di servizio comprende le regioni indicate nell'articolo 2  del
decreto ministeriale 28 settembre 1982,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 30 settembre 1982. 
  Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad  annualita'  di  imposta
per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa  ai  sensi
degli articoli 18 e 19 si  provvede  mediante  determinazione  di  un
unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei  risultati  della
liquidazione  effettuata  con  riferimento  a   ciascuna   di   dette
annualita'. 
  Alle  iscrizioni,  ai  rimborsi  od  agli  sgravi   relativi   alle
annualita' di imposta per le quali e' stata presentata  dichiarazione
integrativa ai sensi degli articoli 16 e 17, provvedono, per ciascuna
annualita', sulla base delle comunicazioni  degli  uffici  che  hanno
effettuato la  liquidazione,  gli  uffici  delle  imposte  che  hanno
eseguito l'accertamento. A  tale  fine  la  comunicazione,  datata  e
sottoscritta  dal  titolare  dell'ufficio  che  ha  provveduto   alla
liquidazione stessa o da un suo rappresentante,  deve  contenere  gli
estremi della liquidazione effettuata". 
  All'articolo 24, nel primo comma, le parole  "di  quello  accertato
dall'ufficio"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "del   maggiore
imponibile  accertato  dall'ufficio"  ed  e'  aggiunto  il   seguente
periodo:   "La   richiesta   comporta   l'abbandono    dell'eventuale
controversia   concernente   l'applicabilita'    della    definizione
automatica degli imponibili ai sensi  del  decreto-legge  5  novembre
1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1973, n. 823". 
  All'articolo 28: 
    il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "L'imposta sul valore aggiunto puo' essere definita, su richiesta
del contribuente, a norma dei seguenti commi relativamente ai periodi
di  imposta  per  i  quali  non  siano  stati  notificati  avvisi  di
accertamento o di rettifica ovvero siano stati notificati  avvisi  di
rettifica con esplicita indicazione del loro contenuto parziale"; 
  nel quarto comma, e' aggiunto il seguente periodo: 
  "In  tal  caso  l'ammontare  dell'eccedenza  di  credito   relativa
all'anno 1981, computato in detrazione nelle liquidazioni  periodiche
dell'anno 1982, deve essere versato entro il termine di presentazione
della relativa dichiarazione annuale, senza applicazione di penalita'
ne' di interessi di mora". 
  All'articolo 31, nel sesto comma, e' aggiunto il seguente  periodo:
"Tuttavia in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte
e tasse  dovute  a  seguito  della  presentazione  della  istanza  di
definizione si applica la soprattassa nella misura del 20  per  cento
prevista dalle norme vigenti e gli interessi di  mora,  di  cui  alla
stessa  legge  26  gennaio  1961,  n.  29,  si  applicano  in  misura
raddoppiata". 
  All'articolo 32: 
    il secondo comma e' soppresso; 
  nel terzo comma, primo periodo, le parole "I giudizi in corso  e  i
termini di impugnativa pendenti alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto sono sospesi" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "I
giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano  a
decorrere dopo  tale  data,  sono  sospesi"  e  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
  nel sesto comma, e' aggiunto il seguente periodo: 
  "Relativamente ai tributi di cui al primo  comma  dell'articolo  31
sono altresi' sospesi,  sino  al  31  dicembre  1984,  i  termini  di
prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle  imposte
complementari e suppletive"; 
  dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti: 
  "Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma,  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  ed
all'articolo 57,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  non  operano  relativamente  ai
periodi  di  imposta  per  i  quali   siano   state   presentate   le
dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16, 17 e 26 ne' per  i
periodi di imposta con accertamenti gia' definiti quando siano  state
presentate dichiarazioni integrative con definizione  automatica  per
tutti i periodi di imposta per  i  quali  non  sia  stato  notificato
avviso di accertamento o di rettifica. 
  Agli effetti degli articoli 14, 19, 25  e  28  non  si  considerano
omesse le dichiarazioni originarie presentate con  ritardo  superiore
ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate  valide
le dichiarazioni  integrative  presentate,  nei  termini,  ad  uffici
territorialmente incompetenti. 
  I contribuenti che hanno  presentato  dichiarazioni  integrative  o
istanze di definizione possono ottenere la proroga della  sospensione
della riscossione prevista dal  quarto  comma.  A  tal  fine  debbono
presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25  marzo
1983,  domanda,  in  carta  libera,   con   allegata   copia,   anche
fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione
presentata e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione
postale   comprovante   la   consegna   all'ufficio   postale   della
raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che  non
hanno presentato la predetta domanda, la  riscossione  rateale  delle
somme iscritte al titolo  provvisorio  nei  ruoli  resi  esecutivi  a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende
con la scadenza di aprile 1983. A seguito  della  liquidazione  delle
dichiarazioni integrative o delle stanze di  definizione,  presentate
ai  sensi  degli  articoli  16,  17  e  24,  gli  uffici  emettono  i
provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra  relative  ai
periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per
i periodi di imposta per i quali e'  stata  presentata  dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo  17,  l'iscrizione  provvisoria  a
ruolo da  effettuare  di  sensi  dell'articolo  15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' commisurata
alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegua.  Per  i
contribuenti che, pur avendo Presentato dichiarazione  integrativa  o
istanza di definizione, hanno effettuato  il  pagamento  delle  somme
scritte provvisoriamente a ruolo, dette somme  sono  conguagliate  in
sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette  dichiarazioni
o istanze". 
  Dopo l'articolo 32, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 32-bis. - Al  fine  di  agevolare  l'attuazione  delle  norme
contenute nel presente decreto, l'intendente di finanza, accertate le
esigenze dei dipendenti uffici finanziari,  puo'  disporre,  fino  al
termine  indicato  nel  terzo  comma   dell'articolo   20,   per   la
liquidazione  delle  imposte  dovute  in  base   alle   dichiarazioni
integrative, il temporaneo distacco di personale da lui  amministrato
da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi, anche se di settore
diverso da quello di appartenenza". 
  "Art. 2-ter. - 1 soggetti indicati nel titolo III del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  obbligati
all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o  valori  da
essi corrisposti ed alla presentazione della  relativa  dichiarazione
annuale dei redditi ai sensi dell'articolo 7  del  medesimo  decreto,
per i periodi d'imposta relativamente ai  quali  il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione  e'  scaduto  anteriormente  al  1°
agosto 1982, sempreche' non sia intervenuto accertamento  definitivo,
sono ammessi a  presentare  dichiarazioni  integrative  in  luogo  di
quelle omesse e per rettificare in  aumento  quelle  gia'  presentate
ancorche' con ritardo superiore ad un mese. 
  I soggetti di cui al comma precedente, tra il 10 ed  il  30  giugno
1983, devono spedire per raccomandata le  dichiarazioni  integrative,
relativamente  agli  ammontari   complessivi   dei   vari   pagamenti
effettuati e ai periodi d'imposta per  i  quali  intendono  avvalersi
della facolta' prevista nel primo  comma.  Nei  casi  di  fusione  e,
trasformazione si applicano le disposizioni di cui al  secondo  comma
dell'articolo 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel  testo
modificato dal presente decreto. 
  Le dichiarazioni integrative, a pena  di  nullita',  devono  essere
redatte su stampati conformi ai modelli approvati, entro e non  oltre
il  31  marzo  1983,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  lo  stesso  decreto  sono
stabilite le  modalita'  per  l'attuazione  delle  norme  di  cui  al
presente articolo e le istruzioni per la compilazione dei modelli. 
  Le dichiarazioni integrative devono essere  presentate  all'ufficio
delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il  domicilio
fiscale del soggetto dichiarante al momento della presentazione della
dichiarazione, secondo criteri e modalita' stabiliti con  il  decreto
previsto dal precedente comma. 
  Nella   dichiarazione   integrativa   devono    essere    indicati,
distintamente  per  ciascun  periodo  d'imposta  per  il   quale   e'
esercitata la facolta' prevista  dal  primo  comma,  l'importo  o  il
maggiore importo complessivo delle somme  o  dei  valori  soggetti  a
ritenuta, delle relative ritenute o delle maggiori  ritenute  nonche'
altri dati ed elementi in conformita' del modello  di  cui  al  terzo
comma. 
  In  caso  di  accertamento  in  rettifica  o  d'ufficio  notificato
anteriormente  alla  data  di   presentazione   della   dichiarazione
integrativa, se il sostituto d'imposta non accetta  di  corrispondere
l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute  accertate,
la controversia prosegue per la differenza. 
  Le imposte  dovute  in  base  alle  dichiarazioni  integrative,  ad
esclusione   di   quelle   relative   ad   accertamenti    notificati
anteriormente alla  data  della  loro  presentazione,  sono  riscosse
mediante versamento diretto, in ragione del 40  per  cento  entro  il
termine di presentazione della dichiarazione integrativa  e,  per  la
differenza,  in  due  rate  uguali,  rispettivamente,  nei  mesi   di
settembre e novembre 1983. Si applicano le disposizioni dell'articolo
20,  comma  settimo,  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
convertito, con modificazioni, nella legge 7  agosto  1982,  n.  516,
sulla base dei termini e delle modalita' stabiliti con il decreto  di
cui al terzo comma del presente articolo. Si  applicano  altresi'  le
disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dello  stesso  articolo
20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo modificato dal
presente decreto. 
  Le sanzioni amministrative previste dal titolo V  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  dal  titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602, non si applicano se l'ammontare delle  ritenute  resta  definito
per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In  caso
contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute
definitivamente accertate. Si applicano altresi' le disposizioni  del
primo comma, secondo periodo, e del secondo  comma  dell'articolo  22
del  decreto-legge  10  luglio  1982,   n.   429,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. 
  Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative  non  puo'
essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei  valori
non  assoggettati  a  ritenuta.  La  dichiarazione  integrativa   non
costituisce titolo per la deducibilita' delle somme o dei  valori  ai
fini delle imposte sul reddito. 
  Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo  32  del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  7  agosto  1982,  n.  516.  Si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello  stesso  articolo,
nel testo modificato dal presente decreto, con riferimento alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
La proroga dei termini aventi scadenza tra la data del 14 luglio 1982
ed il 31 dicembre 1983, di cui al quinto comma  del  citato  articolo
32, nel testo  modificato  dal  presente  decreto,  opera  anche  nei
confronti dei sostituti d'imposta. 
  Relativamente alle somme e ai valori per  i  quali  il  termine  di
presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al
1° agosto 1982, ai fini dell'applicazione dei benefici  del  presente
articolo  si  considerano  validi   i   versamenti   delle   ritenute
effettuati, in ipotesi diverse da quelle  previste  nell'articolo  23
del  decreto-legge  10  luglio  1982,   n.   429,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, a condizione che venga presentata dichiarazione  integrativa
nel termine di cui al secondo comma del  presente  articolo.  Restano
ferme,  relativamente  ai  predetti  versamenti,  le   somme   pagate
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, a titolo di interessi,  soprattasse
e pene pecuniarie". 
 

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